Cassazione Penale, Sentenza n. 5209/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 09/12/2021 che aveva dichiarato Tatu colpevole, in concorso con soggetto ignoto, di furto di portafogli e dell\'indebito utilizzo di una tessera bancomat (art. 493 ter c.p.), condannandolo a 2 anni e 6 mesi di reclusione con condizionale e multa. Il Procuratore Generale ha dedotto due motivi: (1) violazione dell\'art. 625 n.4 c.p. e vizio della motivazione per l\'erronea esclusione dell\'aggravante della "destrezza" (ritenendo che il fatto che il portafogli fosse nella tasca del giubbotto e che la vittima non si accorse del furto fosse sintomatico di destrezza); (2) carenza di motivazione circa gli elementi concreti posti a base della prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena, soprattutto alla luce del fatto che l\'imputato si era aggregato a una banda dedita ai borseggi, circostanza che secondo il Procuratore depone per professionalità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In primo luogo per tardività: il Procuratore aveva depositato il ricorso presso la propria segreteria il 26/01/2002 (ultimo giorno utile secondo la sentenza) ma lo ha trasmesso al giudice a quo il 31/01/2022, oltre il termine perentorio. In secondo luogo il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato sul merito: (a) l\'aggravante della "destrezza" non può essere desunta dalla sola circostanza che il portafogli fosse nella tasca del giubbotto e che la vittima non si accorse subito del furto; secondo la giurisprudenza di legittimità citata (Sezioni Unite "Quarticelli") la destrezza richiede condotte effettive di particolare abilità, astuzia o avvedutezza idonee a eludere la sorveglianza del detentore e non il mero approfittare di una disattenzione non provocata; nel caso la dinamica non è stata ricostruita e la vittima non ha fornito elementi precisi. (b) La valutazione della prognosi favorevole per la sospensione condizionale è frutto di discrezionalità del giudice di merito e, non essendo inficiata da manifesta illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità; il fatto che l\'imputato si fosse aggregato al gruppo non prova di per sé recidiva o professionalità abituale. Pertanto il ricorso è respinto e dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Riferito all\'aggravante della "destrezza"; la Corte ricorda che essa esige una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore e non si realizza se l\'autore si limita ad approfittare di una disattenzione non provocata
Norma relativa all\'indebito utilizzo della tessera bancomat; indicata come reato per cui l\'imputato è stato condannato in primo grado
Norma richiamata in tema di deposito delle impugnazioni presso il giudice a quo; utilizzata per valutare la correttezza del deposito del ricorso
Previene la possibilità di spedire l\'atto di impugnazione a mezzo raccomandata o telegramma come alternativa al deposito diretto
art. 585 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al termine di decadenza per la proposizione del ricorso e al calcolo del termine utile
art. 544 co. 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel conteggio del termine per impugnare (collegato alla disciplina sul deposito e trasmissione degli atti)
Sezioni Unite "Quarticelli" (sez. Un., n. 34090 del 27/4/2017)
sez. Un., n. 34090 del 27/4/2017
Giurisprudenza di legittimità che definisce i requisiti dell\'aggravante della destrezza: serve una condotta effettiva di particolare abilità o astuzia e non basta il mero approfittare di una disattenzione non provocata
Massime di principio
- I termini di impugnazione vanno rispettati con rigore: il deposito presso la segreteria dell\'ufficio che propone il ricorso non sostituisce la tempestiva trasmissione al giudice a quo, e la mancata osservanza del termine perentorio determina l\'inammissibilità
- L\'aggravante della "destrezza" richiede prova di comportamenti concretamente abili, astuti o avveduti diretti a eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente che l\'autore abbia sfruttato una distrazione non provocata della vittima
- La valutazione della prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se affetta da manifesta illogicità o mancanza di motivazione
- L\'aggregazione dell\'imputato a un gruppo che commette reati non prova automaticamente una professionalità criminale o reiterazione di condotte: occorrono elementi concreti e specifici per giustificare una valutazione più severa
- In fase di impugnazione in Cassazione non è consentita una mera rivalutazione dei fatti o dell\'apprezzamento della prova operato dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione, violazioni di legge o manifesta illogicità
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