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Sentenza

Sentenza n. 416/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - in parte qua del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 1074/2024 del 11/10/2024 emessa a definizione del giudizio RG n. 264/2024;

Giustizia amministrativa202500363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 1074/2024, relativo al riconoscimento del beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 1074/2024, passato in giudicato e ritualmente notificato il 13 febbraio 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento tramite la Carta del docente. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il TAR ha verificato che il giudicato era stato notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accertato l'inottemperanza dell'amministrazione rispetto al giudicato del Tribunale di Palmi e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero e alle amministrazioni intimate di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente l'importo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente e a spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del comando giudiziale.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e dell'ordine di dare piena esecuzione al giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta del docente, riconosciuto alla ricorrente per gli anni scolastici indicati nel giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione o decisione dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
  • L'inerzia dell'amministrazione nell'attuazione di un comando giudiziale specifico integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compimento degli atti necessari all'esecuzione su istanza della parte vittoriosa e a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza quando l'amministrazione, nonostante il giudicato, non abbia spontaneamente eseguito il comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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