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Sentenza

Sentenza n. 5830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’insegnamento specializzato di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna nel settore del sostegno agli alunni con disabilità. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che il Ministero dovesse valutare in concreto l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, senza considerare di per sé ostativa la distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri, procedendo, ove necessario, all’imposizione di misure compensative. In appello, il Ministero ha dedotto che la ricorrente aveva formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento, con comunicazione acquisita al protocollo ministeriale il 30 giugno 2025, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. Secondo il Ministero, tale rinuncia aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha rilevato che, a seguito della rinuncia dell’interessata all’istanza amministrativa di riconoscimento, era venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso contro il diniego. Il TAR avrebbe quindi dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della controversia e senza annullare il diniego né ordinare il riesame dell’istanza. La sentenza di primo grado è stata pertanto riformata limitatamente all’esito processuale, con dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario. Le spese del doppio grado sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Dato avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

    La disposizione è richiamata quale riferimento dei percorsi formativi per i quali era stata comunicata la rinuncia all’istanza di riconoscimento.

  • Direttiva 2005/36/CE

    tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite

    Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza appellata, il riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti all’estero richiede una valutazione concreta dell’equivalenza della formazione e consente, ove necessario, misure compensative.

  • art. 14 Direttiva 2005/36/CE

    disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato

    La disposizione è richiamata quale base per l’adozione di misure compensative proporzionate in caso di differenze tra la formazione estera e quella richiesta nell’ordinamento italiano.

Massime di principio

  • La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa cui si riferisce il provvedimento impugnato determina, quando elimina l’utilità concreta della decisione giudiziale, la sopravvenuta carenza di interesse e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione, il giudice deve arrestarsi alla pronuncia processuale di improcedibilità e non può esaminare il merito dei vizi dedotti né impartire ordini di riesame all’amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in un altro Stato membro, la distinzione formale tra titolo ufficiale e titolo proprio non può costituire, da sola, ragione sufficiente per omettere la valutazione concreta dell’equivalenza della formazione e dell’eventuale necessità di misure compensative; tale principio, tuttavia, presuppone la perdurante attualità dell’istanza di riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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