Cassazione Penale, Ordinanza n. 41429/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13/05/2025. I motivi dedotti riguardavano: la dosimetria della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata riduzione per il tentativo e la pretesa erronea valutazione delle risultanze istruttorie con invocazione del ragionevole dubbio. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero sostanzialmente reiterative di doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, e che mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e della congruità della pena, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito non sia illogica o arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano ripetitivi rispetto all'appello e che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e specifica sulla pena e sulle attenuanti generiche, prendendo in considerazione la condotta del ricorrente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione logica e specifica; la loro concessione non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha valutato la condotta dell'imputato senza illogicità manifeste.
Il motivo relativo alla riduzione per il tentativo è stato ritenuto non scrutinabile perché introdotto come censura meramente reiterativa e volta a una nuova valutazione di merito.
In sede di legittimità è inammissibile la censura che solleciti una rivalutazione della congruità della pena o delle risultanze istruttorie, ove la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che ripropongono in modo pedissequo questioni già dedotte e disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito al giudice di legittimità procedere a una nuova valutazione della congruità della pena o del merito probatorio, salvo che la decisione di merito presenti arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia assente, apparente o manifestamente illogica; altrimenti la decisione resiste al controllo di legittimità.
- La contestazione della riduzione per il tentativo e della valutazione delle prove non può essere veicolata in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del fatto, se la sentenza di appello contiene una motivazione specifica e coerente.
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