Cassazione Civile, Ordinanza n. 17823/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La società assuntrice del concordato fallimentare di una consorziata fallita ha convenuto il consorzio chiedendo la condanna al pagamento di somme e al ristoro di costi e pregiudizi asseritamente subiti dalla società fallita durante la partecipazione al consorzio: costi diretti ribaltati, commissioni sulle fideiussioni, incidenza sulle spese generali, perdita di valore e mancato utile. Il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione del consorzio e ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo operante la clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile. Con il regolamento di competenza, la ricorrente ha sostenuto che: a) il credito azionato non fosse un diritto già presente nel patrimonio della fallita, ma una pretesa estranea a esso; b) l'assuntore non fosse subentrato negli obblighi della fallita, inclusa la clausola compromissoria; c) i curatori non fossero subentrati alla società fallita nel rapporto consortile. Il consorzio ha resistito, chiedendo il rigetto del regolamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria statutaria alla controversia. Ha qualificato la domanda come pretesa tipica del socio-consorziato, collegata allo scioglimento individuale del vincolo consortile e quindi inerente a diritti già esistenti nel patrimonio della società fallita alla data del fallimento. Ha affermato che il curatore, e poi l'assuntore del concordato fallimentare, agisce nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito, sicché il consorzio può opporre anche l'eccezione di compromesso. Ha inoltre escluso che l'art. 83-bis l. fall. impedisse l'operatività della clausola, perché il rapporto consortile non si era sciolto per effetto delle norme fallimentari, ma per l'esclusione statutaria del consorziato fallito. Il richiamo alla disciplina della cessione del credito è stato giudicato non pertinente. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con applicazione anche del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c.
è il rimedio processuale utilizzato per devolvere alla Corte la questione di competenza in presenza di clausola compromissoria.
Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito
la norma è stata interpretata come limitata ai casi di scioglimento del contratto previsti dalla disciplina fallimentare; non si applica allo scioglimento del singolo rapporto consortile derivante da clausola statutaria di esclusione del fallito.
art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un ente collettivo copre anche le controversie che, pur insorte dopo l'uscita del singolo partecipante dalla compagine, derivano causalmente dal rapporto associativo e da diritti già maturati nel patrimonio del partecipante.
- L'assuntore del concordato fallimentare che agisca per il recupero di crediti già facenti capo al fallito si colloca nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito; di conseguenza, il terzo convenuto può opporgli le eccezioni opponibili all'originario titolare, compresa l'eccezione di arbitrato.
- L'art. 83-bis l. fall. impedisce la prosecuzione di procedimenti arbitrali pendenti solo quando lo scioglimento del contratto discende dalle disposizioni fallimentari richiamate dalla norma, non quando il rapporto si estingue per effetto di una diversa previsione statutaria o contrattuale.
- La qualificazione della domanda deve muovere dalla causa petendi effettiva: se la pretesa riguarda la liquidazione di una quota o di diritti connessi alla partecipazione a un consorzio, essa resta una controversia inerente al rapporto associativo e ricade nella clausola compromissoria ampia che devolva agli arbitri le controversie tra soci e ente.
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