Cassazione Penale, Ordinanza n. 04763/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La condanna per evasione resta confermata, non essendo stata annullata la decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti erano due: da un lato, la violazione di legge per la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare genetica; dall'altro, il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione con altre sentenze relative ad altre fattispecie di reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché aspecifico e reiterativo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era completa e che il ricorrente non si confrontava con essa; in particolare, la Corte territoriale aveva spiegato perché l'imputato conoscesse la lingua italiana e perché non ricorressero i presupposti per la continuazione.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, ma si limita a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure aspecifiche o meramente reiterative, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La dedotta violazione di legge sulla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non può essere scrutinata in cassazione se la sentenza di merito ha fornito una motivazione completa sulla effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e il ricorrente non si misura con essa.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione con altri reati deve indicare i presupposti di legge e confrontarsi con l'accertamento del giudice di merito circa la loro insussistenza; in difetto, il motivo è aspecifico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
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