Cassazione Penale, Sentenza n. 19220/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze articolando tre motivi: 1) contestazione del mancato raggiungimento della soglia del "tentativo punibile", sostenendo che le azioni compiute non siano idonee o prossime a realizzare il furto; 2) censura della qualificazione del fatto come "furto in abitazione" (art. 624-bis c.p.) anziché come furto semplice (art. 624 c.p.), con conseguente errore di qualificazione giuridica; 3) censura della mancata conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Il primo motivo (tentativo) è stato rigettato: la condotta (sosta con furgone nei pressi dell'impresa, scavalcamento del recinto con intento di rubare, azione compiuta di notte in zona deserta e con mezzo idoneo) è stata ritenuta idonea al tentativo di furto, anche se non perfezionata. Il secondo motivo è stato accolto: secondo le Sezioni Unite la nozione di "privata dimora" richiede specifici elementi e, nel caso di specie, l'introduzione è avvenuta nelle pertinenze di un capannone industriale, non luogo di privata dimora; la fattispecie va quindi riqualificata da art. 624-bis a art. 624 c.p., con l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5) e come tentativo (art. 56). Il terzo motivo (sospensione condizionale) è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sulla pena e relativi benefici.
Norme richiamate
Riconosciuta l'applicabilità della disciplina del tentativo: l'azione dell'imputato è stata ritenuta idonea e diretta a commettere il reato, nonostante il mancato conseguimento dell'evento.
La condotta è stata riqualificata come tentativo di furto semplice (art. 624) in presenza degli elementi fattuali accertati dai giudici di merito.
La qualificazione originaria come furto in abitazione (art. 624-bis) è stata esclusa perché il luogo interessato (pertinenze di capannone industriale) non rientra nella nozione di privata dimora.
L'aggravante per minorata difesa è ritenuta sussistente e mantiene rilievo anche dopo la riqualificazione del reato.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)
"Rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale"
La Corte richiama i criteri delle Sezioni Unite per distinguere i luoghi di privata dimora e le loro pertinenze: utilizzo per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto e non accessibilità senza consenso. Applicando tali criteri, il capannone/pertinenze industriali non qualificano come privata dimora.
art. 171, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato come limite alla motivazione sintetica del ricorso in Cassazione (medesima menzione formale nella decisione).
art. 23, comma 8 legge n. 176/2020
Richiamata la modalità di trattazione del ricorso senza intervento delle parti secondo le disposizioni emergenziali e successive modifiche; non incide sulla sostanza della decisione.
Massime di principio
- Il tentativo è configurabile quando le azioni compiute sono idonee e dirette in modo immediato alla consumazione del reato: la mancanza del risultato per cause esterne o per sopravvenuto ravvedimento non esclude il tentativo.
- La qualificazione del luogo come "privata dimora" richiede criterio triplice: utilizzo per atti della vita privata, durata stabile del rapporto e non accessibilità a terzi senza consenso; luoghi adibiti ad attività produttive o industriali difficilmente rientrano in tale nozione.
- Il giudice di legittimità può procedere alla riqualificazione del reato se i fatti accertati non rientrano nella fattispecie originariamente contestata, con conseguente possibile modifica del trattamento sanzionatorio.
- Se la riqualificazione incide sulla determinazione della pena o sui benefici (es. sospensione condizionale), la Corte di Cassazione può annullare la parte di sentenza che riguarda il trattamento sanzionatorio e rinviare per un nuovo esame.
- Quando il reato è procedibile a querela, è necessario verificare la presenza e la validità della querela; la mancata eccezione di improcedibilità in sede di ricorso può essere rilevante per il prosieguo dell'azione penale.
- I motivi che riguardano benefici soggetti alla valutazione del giudice (come la sospensione condizionale) possono risultare assorbiti quando la sentenza viene annullata e rinviata per la sola determinazione della pena.
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