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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7803/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che aveva ridotto il sequestro preventivo relativo a somme sui conti correnti, sostenendo: 1) carenza del fumus commissi delicti perché gli accrediti sarebbero stati in realtà retribuzioni, rimborsi e partite di giro riconducibili alla sua attività lavorativa e non profitto illecito; 2) violazione dei principi di proporzionalità e gradualità in quanto l'importo sequestrato (circa 379.900 euro) sarebbe sproporzionato rispetto ai versamenti effettivi ricevuti dalla ricorrente (circa 88.000 euro); 3) insussistenza del vincolo di pertinenzialità perché parte del denaro sarebbe entrata lecitamente nel patrimonio della ricorrente in epoca successiva ai fatti contestati. È stata inoltre contestata l'applicazione interpretativa delle Sezioni Unite (c.d. "Coppola") sulla qualificazione della confisca diretta delle somme rinvenute nel patrimonio dell'autore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibili, in sede di legittimità, le contestazioni che sostanzialmente impugnano la valutazione probatoria e la motivazione del Tribunale del Riesame, salvo profili di illegittimità di legge o mancanza radicale di motivazione, che qui non sussistevano. I giudici di merito avevano fondato la decisione su accertamenti bancari, perizia e relazione del curatore che evidenziavano prelevamenti ingenti dai conti societari confluiti nei conti personali dei soci per svariate operazioni (oltre 350.000 euro), con conseguente svuotamento del patrimonio sociale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza uniforme (Sezioni Unite, sentenza "Coppola") secondo cui il denaro costituente profitto o prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore rappresenta un accrescimento patrimoniale monetario e la sua apprensione si qualifica come confisca diretta, non ostata dalla prova dell'origine lecita della specifica somma. Perciò il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Usato come riferimento alle norme sul sequestro preventivo e sul contraddittorio; la Corte osserva che le doglianze attinenti alla motivazione e alla valutazione probatoria non sono sindacabili in Cassazione salvo violazione di legge o motivazione radicalmente carente.

  • art. 125 co. 3 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma processuale collegata alla contestazione del provvedimento cautelare; utilizzata nella doglianza relativa al fumus commissi delicti.

  • art. 116 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di garanzia costituzionali connessi al procedimento cautelare e alla tutela dei diritti dell'indagato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riferito ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari; la Corte conferma che tali principi si applicano anche alle misure reali ma che il ricorso allega contestazioni di merito sulla valutazione degli elementi probatori, non rilevanti in sede di legittimità.

  • art. 545 cod. proc. civ.

    Norma riferita alla quantificazione del sequestro sui rapporti bancari; il Tribunale del Riesame aveva limitato l'importo sequestrabile in base a detta disciplina e la Cassazione ne ha preso atto senza ritenere sussistenti vizi di legge nell'operato del giudice di merito.

  • Sez. U. n. 42415 del 27/05/2021 (c.d. "Coppola")

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la confisca del denaro che costituisce profitto o prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore va qualificata come confisca diretta (e non per equivalente) a motivo della natura fungibile del denaro; di conseguenza non è ostativa la prova dell'origine lecita della specifica somma per impedirne l'apprensione.

  • Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Richiamata per il principio secondo cui in Cassazione il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge o per difetto motivazionale così grave da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice.

  • Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Richiamata per il principio che non si può ritenere mancante la motivazione quando il giudice ha comunque considerato gli argomenti difensivi o li ha assorbiti nella sua decisione.

  • Corte Cost. n. 85 del 2013 e giurisprudenza di merito (Magnano, Caruso, Konovalov)

    Citate a supporto del principio che i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità si applicano anche alle misure reali, ma la loro applicazione richiede la valutazione degli elementi di fatto che è di competenza del giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione di merito sulle prove o sostituirsi al giudice di merito: i motivi che attaccano la valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili salvo violazioni di legge o motivazione del tutto carente.
  • Per l'applicazione di un sequestro preventivo su somme bancarie è cruciale la ricostruzione dell'origine dei flussi (accertamenti bancari, perizie, relazioni del curatore): se tali elementi indicano conflitti tra prelievi societari e versamenti personali, il fumus commissi delicti può essere ritenuto sussistente.
  • La prova dell'origine lecita di una specifica somma di denaro non impedisce automaticamente l'apprensione quando si tratta di denaro ritenuto profitto o prezzo del reato: secondo le Sezioni Unite la natura fungibile del denaro giustifica la qualificazione della confisca come diretta.
  • I principi di proporzionalità e gradualità devono essere sempre considerati, ma la loro verifica implica accertamenti di fatto: la sola deduzione di sproporzione senza incidere su vizi di legge nella motivazione difficilmente ottiene accoglimento in Cassazione.
  • Contestare il vincolo di pertinenzialità richiede elementi che dimostrino in modo chiaro che le somme sequestrate non abbiano alcun rapporto di pertinenzialità con il reato; l'esistenza di rilevanti flussi anomali tra conti societari e personali indebolisce tale contestazione.

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