Cassazione Penale, Sentenza n. 16858/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente denunciava: omissione o apparente motivazione e illogicità circa i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo (contestando che i fatti descritti dimostrassero l'esistenza di un vincolo associativo stabile e un'organizzazione articolata anziché singole condotte o concorsi di persone); carenza di motivazione circa la sua partecipazione specifica alla associazione (basata su poche condotte e conversazioni); omissione di motivazione e insufficienza probatoria in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione a cosca mafiosa e metodo mafioso), senza dimostrazione della "spendita" del nome o della consapevole opera di favore verso la consorteria; e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e criteri di proporzionalità della custodia in carcere (tra cui la considerazione del tempo intercorso, lo stato di incensuratezza e la possibilità di misure meno afflittive).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione delle circostanze aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 c.p. (aggravante mafiosa e metodo mafioso), disponendo il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su tale punto. Ha invece rigettato il ricorso per il resto, confermando la legittimità della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e la conferma della custodia cautelare quanto alla restante contestazione associativa e alle esigenze cautelari, che sono rimaste insuscettibili di censura di legittimità salvo l'aggravante mafiosa.
Norme richiamate
Regola il concetto di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte precisa che in cassazione il controllo sulla loro sussistenza è limitato a verificare la motivazione e l'assenza di manifesta illogicità, non a rivedere il peso probatorio degli elementi, che spetta al giudice di merito
art. 74 D.P.R. 09/10/1990 n. 309
Norma richiamata come riferimento alla materia degli illeciti in tema di stupefacenti (reato contestato nella fase cautelare); nel testo la sua menzione è contestuale alla qualificazione del fatto addebitato
art. 73 D.P.R. 09/10/1990 n. 309
Prevede le sanzioni per il traffico di stupefacenti; citato nelle contestazioni di reato "fine" che compongono il quadro indiziario dell'associazione
Aggravante "di agevolazione" e metodo mafioso: la Corte rileva che per applicarla è necessaria, almeno a livello indiziario, la dimostrazione della "spendita" del nome dell'associazione o di una consapevole collaborazione volta a favorire l'attività della consorteria e l'effetto intimidatorio; la motivazione utilizzata in punto è stata ritenuta insufficiente
artt. 125, 274, 275 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in tema di esigenze cautelari e criteri di proporzionalità: la Corte osserva che il giudice deve motivare sulle esigenze cautelari con riferimento alla situazione personale e temporale dell'indagato; è inoltre richiamata la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, che va però valutata alla luce del tempo trascorso e delle riforme giurisprudenziali
Norma di competenza a seguito di annullamento con rinvio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi di tale disposizione per il nuovo giudizio sulle aggravanti
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria in seguito alla decisione
Riforma citata dalla difesa: secondo la Corte il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere considerato nella valutazione delle esigenze cautelari, anche in un'ottica costituzionalmente orientata
Massime di principio
- In sede di cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di legittimità e della motivazione: non si rivede il peso probatorio degli elementi ma si controlla se il giudice di merito ha dato conto, in modo logico e congruo, delle ragioni che lo hanno portato a ritenere i gravi indizi di colpevolezza
- Per configurare un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sono necessari indizi che emergano non solo dalla reiterazione di singoli reati, ma da elementi che evidenzino un'organizzazione stabile e un accordo collegiale (ruoli, compiti distinti, struttura articolata). L'uso occasionale di "corrieri esterni" non invalida di per sé l'esistenza di un vincolo associativo se sussistono altri elementi strutturali
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa / metodo mafioso) richiede elementi indiziari specifici: la "spendita" del nome della consorteria o atti idonei a favorire consapevolmente l'attività mafiosa e a sfruttarne l'effetto intimidatorio. La mera coincidenza del traffico di stupefacenti con la presenza territoriale di una cosca non è sufficiente senza prova dell'effettivo apporto al sodalizio
- Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolosità sociale) devono essere motivate con riferimento alla situazione personale dell'indagato e al tempo intercorso dai fatti: la gravità astratta del reato non sostituisce la necessità di motivare la scelta della misura più afflittiva rispetto a misure meno invasive
- In fase di riesame e di secondo grado il giudice deve rispondere in modo puntuale alle deduzioni difensive; l'omissione di valutazione di elementi contrari può integrare vizio di motivazione deducibile in cassazione quando configuri manifesta illogicità
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