Cassazione Civile, Ordinanza n. 37335/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di somministrazione esclusiva di bevande tra due società, originato da un contratto del 2007 e successivamente aggiornato con un accordo del 31 maggio 2012. Una società ha intimato precetto sulla base di un vaglia cambiario di euro 12.000, ritenendo dovuta la somma in relazione a crediti derivanti dal rapporto e alla presunta violazione degli accordi contrattuali, inclusi i quantitativi minimi e l'obbligo di esclusiva. La controparte ha proposto opposizione deducendo che la cambiale era stata rilasciata soltanto a garanzia di un'obbligazione mai sorta, sostenendo di avere superato il minimo contrattuale di acquisto e contestando anche il riempimento abusivo del titolo, l'errore di calcolo del fatturato e la data di consegna della cambiale. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la corte d'appello ha confermato, ritenendo provati il contratto aggiornato, l'inadempimento per mancato pagamento di fatture e violazione dell'esclusiva, nonché non provati i fatti allegati dall'opponente sulla quantificazione del fatturato, sulla data di consegna del titolo e sull'asserito riempimento abusivo. In cassazione è stato proposto un unico motivo, formalmente qualificato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma in realtà diretto a contestare la valutazione delle prove testimoniali e la ricostruzione della data di rilascio della cambiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la ricorrente non aveva individuato uno specifico fatto storico omesso, né il dato da cui esso risultasse, né il momento della sua deduzione processuale, ma aveva soltanto censurato la motivazione della corte territoriale e chiesto una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione e l'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di sindacare la valutazione delle prove o di ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, e il modo in cui esso sia stato dedotto e discusso nel processo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
A pena di inammissibilità/rigetto della censura, devono essere depositati gli atti e i documenti necessari a supportare il vizio dedotto, in modo da consentire il controllo sulla decisività del fatto asseritamente omesso.
La causa è stata decisa secondo il procedimento camerale con proposta del relatore condivisa dal collegio, che ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata confutazione di tutti gli elementi di prova o la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Per censurare utilmente un omesso esame, il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico, il dato processuale o extraprocessuale che lo dimostra, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; una doglianza generica o meramente assertiva è inidonea.
- La contestazione della ricostruzione del giudice di merito sulla data di rilascio di un titolo cambiario o sulla rilevanza delle testimonianze integra, se non accompagnata da un vero fatto storico omesso, una richiesta di rivalutazione del merito inammissibile in cassazione.
- Quando il ricorso è respinto, opera il principio di soccombenza sia per le spese sia per il possibile obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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