Cassazione Civile, Ordinanza n. 39690/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 8660/2019, resa nel procedimento n. 618/2018, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso una precedente ordinanza della stessa Sezione. Nel corso del giudizio di legittimità è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte ricorrente e dai suoi difensori, nonché dai difensori della parte controricorrente, tutti muniti di idonea procura, con attestazione di conformità all'originale analogico.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite ai sensi dell’art.391 u.co. c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso non si provvede sulle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
insussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la rinuncia al ricorso, nel caso concreto, esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto per gli impugnanti
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte e dai difensori muniti di idonea procura e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia può escludere anche l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni, quando non ne ricorrano i presupposti.
- rami
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Come è indicizzato
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