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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39690/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 8660/2019, resa nel procedimento n. 618/2018, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso una precedente ordinanza della stessa Sezione. Nel corso del giudizio di legittimità è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte ricorrente e dai suoi difensori, nonché dai difensori della parte controricorrente, tutti muniti di idonea procura, con attestazione di conformità all'originale analogico.

Norme richiamate

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite ai sensi dell’art.391 u.co. c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso non si provvede sulle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    insussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la rinuncia al ricorso, nel caso concreto, esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto per gli impugnanti

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte e dai difensori muniti di idonea procura e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia può escludere anche l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni, quando non ne ricorrano i presupposti.
  • rami
  • :

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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