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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10742/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società cessionaria di crediti, affermatasi titolare per cessione in blocco di crediti originariamente vantati da una banca, aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti due compravendite immobiliari poste in essere nell'ambito familiare dal debitore e dai suoi congiunti, assumendo che tali atti avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale sul credito da fideiussione azionato con decreti ingiuntivi. Il convenuto aveva proposto ricorso per cassazione con due censure: con la prima contestava la prova della legittimazione sostanziale della cessionaria, deducendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco ex art. 58 TUB non bastasse a dimostrare l'inclusione dello specifico credito litigioso tra quelli ceduti; con la seconda lamentava la violazione dell'art. 2901 c.c. e delle norme sulle presunzioni, sostenendo che la prima compravendita era stata eseguita in adempimento di un precedente contratto preliminare e dunque non era revocabile ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese. La Corte ha affermato che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ha valore di notifica della cessione, ma non prova automaticamente che lo specifico credito contestato sia stato effettivamente trasferito; in caso di contestazione, il giudice di merito deve compiere un accertamento complessivo e può ricorrere a presunzioni solo se la categoria dei crediti ceduti è descritta in modo sufficientemente preciso e tale da consentire l'individuazione senza incertezze del credito controverso. Nel caso concreto, la descrizione dei crediti ceduti come tutti i finanziamenti deteriorati maturati in 41 anni è stata ritenuta troppo generica per sorreggere la prova presuntiva della cessione del credito azionato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco equivale alla notifica ai debitori ceduti, ma non è di per sé sufficiente a provare l'inclusione dello specifico credito contestato nel blocco ceduto.

  • artt. 1-4 l. 130/1999

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla cessione in blocco dei crediti; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni oltre al tema della prova della cessione.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che allega la cessione e invoca la propria legittimazione sostanziale deve fornire la prova dell'effettiva inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, quando tale inclusione sia specificamente contestata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Motivo formulato anche in termini di motivazione apparente; la Corte però decide la censura sul piano della prova della cessione, senza soffermarsi autonomamente su un vizio motivazionale.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato quale base dell'azione revocatoria; il relativo profilo è rimasto assorbito per l'accoglimento della prima censura sulla legittimazione/prova della cessione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni possono essere usate per dimostrare l'inclusione del credito nel blocco ceduto solo se gli indici sono gravi, precisi e concordanti e la categoria dei crediti ceduti è descritta in modo sufficientemente specifico.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e del ragionamento presuntivo; la Corte valorizza il principio secondo cui il giudice deve operare un accertamento complessivo delle risultanze di fatto.

  • art. 276, ult. co., c.p.c.

    Richiamato solo per la designazione dell'estensore della motivazione.

  • art. 118, ult. co., disp. att. c.p.c.

    Richiamato solo per la designazione dell'estensore della motivazione.

Massime di principio

  • La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco ex art. 58 TUB vale come forma equipollente di notificazione della cessione ai debitori ceduti, ma non prova automaticamente che il singolo credito litigioso rientri tra quelli trasferiti.
  • Quando la parte cessionaria è chiamata a dimostrare la propria legittimazione sostanziale e il debitore contesta l'inclusione del credito nel blocco ceduto, il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto; la pubblicazione in Gazzetta può avere soltanto valore indiziario.
  • La prova per presunzioni dell'appartenenza dello specifico credito alla cessione in blocco è ammissibile solo se la categoria dei crediti ceduti è delineata con caratteristiche sufficientemente dettagliate e precise, tali da consentire l'individuazione senza incertezze del credito controverso.
  • La descrizione eccessivamente generica del portafoglio ceduto, specie se riferita a una pluralità amplissima di crediti maturati in un arco temporale molto esteso, non è idonea a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Se manca la prova dell'effettiva inclusione del credito azionato nel blocco ceduto, non è dimostrata la legittimazione sostanziale della cessionaria ad agire in giudizio su quel credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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