Cassazione Penale, Ordinanza n. 29293/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo b) e rideterminato la pena per il furto aggravato contestato al capo a) in anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Un ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo l’assenza della condizione di procedibilità per il furto aggravato, assumendo che la denuncia originaria non integrasse querela valida; l’altro lamentava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, valorizzando l’integrazione della denuncia con espressa volontà della persona offesa di punire gli autori dei reati denunciati, e ha ritenuto infondato anche il secondo, osservando che il danno non era di speciale tenuità in ragione del valore non modico del bene sottratto e dei danni ulteriori subiti dalla vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma: proscioglimento per prescrizione del reato di cui al capo b) e condanna per furto aggravato al capo a), con pena già rideterminata in appello.
Norme richiamate
Richiamati come base della contestazione del furto aggravato in concorso; la Corte non mette in discussione la qualificazione giuridica del fatto, ma il ricorso riguarda la procedibilità e il trattamento sanzionatorio.
L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio, tenendo conto anche degli ulteriori effetti dannosi subiti dalla persona offesa.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
art. 46994/2011 Rv. 251439
È richiamato il principio secondo cui, ai fini della validità della querela, non sono necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà di perseguire penalmente gli autori.
art. 344/2024 Rv. 282402
Richiamato quale precedente sul requisito della speciale tenuità del danno, da intendersi come pregiudizio lievissimo e quasi irrisorio.
art. 6635/2017 Rv. 269241-01
Richiamato per affermare che la valutazione della speciale tenuità deve considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche gli ulteriori pregiudizi per la vittima.
art. 5049/2020 Rv. 280615-01
Richiamato in continuità sul criterio di valutazione della lieve entità del danno ai fini dell’attenuante.
Massime di principio
- Ai fini della validità della querela non sono necessarie formule sacramentali: è sufficiente che dalla denuncia emerga in modo univoco la volontà della persona offesa di perseguire penalmente i fatti denunciati.
- La successiva integrazione della denuncia può valere a integrare la condizione di procedibilità quando contenga una chiara richiesta di punizione degli autori dei fatti descritti.
- L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore sostanzialmente irrisorio; non basta che il bene sottratto sia usato o di per sé non particolarmente pregiato.
- Nel valutare la speciale tenuità del danno occorre considerare non solo il valore del bene sottratto, ma anche gli ulteriori effetti dannosi prodotti dal reato, come danni al bene della vittima o altri pregiudizi patrimoniali.
- Il ricorso manifestamente infondato è inammissibile e comporta, oltre alle spese, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo esonero.
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