Cassazione Civile, Ordinanza n. 32410/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione forzata il giudice dell'esecuzione aveva conferito al medesimo notaio due distinte deleghe ex art. 591-bis c.p.c. per le operazioni di vendita, intervallate dalla revoca della prima delega e dalla successiva liquidazione del relativo compenso. Dopo la seconda delega, il giudice ha estinto la procedura e ha liquidato nuovamente al notaio un compenso sostanzialmente identico a quello già liquidato in precedenza. La creditrice procedente ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 deducendo che il nuovo decreto comportasse una duplicazione di compenso per attività già remunerate. Il tribunale ha accolto in parte l'opposizione, revocando la liquidazione nella parte relativa al compenso, ritenendo che il notaio avesse svolto nella seconda delega solo attività già compiute e già retribuite. Il notaio ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 179-bis disp. att. c.p.c. e degli artt. 1 e 2 d.m. n. 227/2015, sostenendo che ogni incarico autonomamente conferito nella medesima procedura dà diritto a un distinto compenso e che nella seconda delega aveva svolto attività ulteriori; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1 e 8 preleggi, contestando il richiamo a prassi o accordi non provati e l'esistenza di consuetudini idonee a incidere sulla liquidazione dei compensi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che non è corretto negare una nuova liquidazione solo perché le attività svolte in occasione della seconda delega siano analoghe o identiche a quelle già liquidate con la prima, poiché la nuova delega, conferita al medesimo professionista nel corso della stessa procedura esecutiva, integra un autonomo incarico e quindi dà diritto a un autonomo compenso. Ha precisato che, se le attività reiterate sono meno complesse, il giudice può eventualmente ridurre il compenso applicando il criterio di cui all'art. 2, comma 3, d.m. n. 227/2015, ma non può escludere la liquidazione autonoma. Ha inoltre escluso rilievo decisivo a prassi dell'ufficio o ad accordi non provati. L'ordinanza del tribunale è stata dunque cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione per nuova liquidazione del compenso e regolazione delle spese.
Norme richiamate
La delega delle operazioni di vendita al professionista può essere nuovamente conferita nel corso della medesima procedura esecutiva; ciascuna nuova delega rileva come distinto incarico ai fini del compenso.
Costituisce il rimedio esperibile avverso il decreto di liquidazione del compenso del professionista ausiliario.
art. 179-bis disp. att. c.p.c.
È norma di riferimento per la disciplina del compenso dei professionisti delegati alle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre il compenso liquidato in relazione alla complessità delle attività svolte, entro i limiti previsti dalla norma.
È richiamato per escludere che possano essere poste a base della decisione prassi o accordi non provati.
artt. 1 e 8 preleggi
Sono evocati per negare che prassi o consuetudini non provate possano incidere sulla liquidazione dei compensi in assenza di base normativa.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati proposti per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato nella fase camerale per la proposta di manifesta fondatezza.
Norma che consente la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio a seguito della proposta del relatore.
Consente l'enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel caso in cui, nel corso della medesima procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione conferisca al medesimo professionista una nuova delega alle operazioni di vendita, tale nuova delega integra un autonomo incarico e comporta il diritto a un autonomo compenso.
- La circostanza che le attività svolte nella seconda delega siano in parte o in tutto analoghe a quelle già compiute in occasione della prima delega non consente di escludere la seconda liquidazione; al più può giustificare una riduzione del compenso secondo i criteri normativi sulla complessità dell'attività.
- Prassi dell'ufficio giudiziario o accordi non provati non possono sostituire la disciplina normativa nella determinazione e liquidazione dei compensi del professionista delegato.
- In sede di opposizione al decreto di liquidazione, il giudice deve verificare la sussistenza di un distinto incarico e la concreta attività svolta, senza trattare come duplicazione indebita ciò che costituisce retribuzione di una nuova prestazione professionale.
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