Cassazione Civile, Ordinanza n. 40275/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela per ottenere la declaratoria di inefficacia di alcune rimesse su conto corrente e di un pagamento/giroconto effettuato in favore della banca, tutti compiuti in epoca anteriore al fallimento. In primo grado erano state accolte solo in parte le domande relative ad alcune rimesse, mentre erano state rigettate la revocatoria di un pagamento dell'aprile 1997 e di un'altra rimessa. La Corte d'appello, in riforma parziale, ha rigettato anche la domanda sulle rimesse riconoscendo che non era provata la conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza della società poi fallita. Nel ricorso per cassazione la curatela ha dedotto: 1) violazione della normativa regionale siciliana sul finanziamento agevolato e dell'art. 67 l.fall., sostenendo che la banca era l'unico soggetto tenuto a valutare la solvibilità e che la concessione del finanziamento dimostrava la consapevolezza dell'insolvenza; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, richiamando il contratto di finanziamento, l'atto integrativo, la quietanza e la consulenza tecnica, da cui emergeva, secondo la ricorrente, che il finanziamento aveva in realtà consolidato e garantito il credito della banca; 3) violazione dell'art. 67 l.fall. per aver escluso l'anomalia delle rimesse extra-fido e per non aver valorizzato indici presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza; 4) violazione dell'art. 67 l.fall. e vizio motivazionale con riguardo al rigetto della revocatoria del pagamento del 2 aprile 1997 e della rimessa di importo minore, insistendo sulla natura anomala dell'operazione e sulla trasformazione del credito in credito ipotecario; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese di lite, assumendo che, essendo fondati i motivi di merito, non vi fosse ragione per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse coerente con la disciplina del finanziamento agevolato richiamata nella sentenza, dalla quale emergeva che il parere favorevole dell'Assessorato regionale era presupposto necessario del perfezionamento dell'operazione, sicché la stipulazione del finanziamento non bastava a provare la conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva efficacemente censurato il rilievo della Corte territoriale circa la mancata produzione dei documenti utilizzati per ottenere il finanziamento e aveva in sostanza richiesto una nuova valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il motivo sulle revocatorie relative al pagamento e alla rimessa minore è stato giudicato inammissibile perché le censure erano generiche e non aggredivano la ratio decidendi, fondata sull'insussistenza della prova della scientia decoctionis. Infine, il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché non indicava una specifica violazione della regola di soccombenza, limitandosi a presupporre l'accoglimento dei motivi di merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla banca le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria fallimentare proposta, la Corte ribadisce che, nei casi ricadenti nel secondo comma del testo applicabile ratione temporis, occorre la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto; tale conoscenza non può desumersi automaticamente dalla sola stipulazione di un finanziamento agevolato.
art. 67, secondo comma, l.fall.
La prova della scientia decoctionis resta necessaria e la Corte considera non decisivo, da solo, il fatto che il finanziamento sia stato concesso nell'ambito di una procedura di consolidamento assistita da contributo pubblico.
art. 67, primo comma, n. 2), l.fall.
La domanda revocatoria del pagamento effettuato nel 1997 è stata rigettata perché mancava la prova della conoscenza dello stato di insolvenza al momento dell'operazione.
art. 67, primo comma, n. 3), l.fall.
Il diverso regime probatorio relativo ai pagamenti anomali è stato ritenuto irrilevante nel caso concreto, poiché la ratio del rigetto era l'insussistenza della prova della scientia decoctionis.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e delle presunzioni, non consentita in sede di legittimità.
La doglianza sulle spese è stata reputata inammissibile perché non denunciava una concreta violazione della regola di soccombenza, ma assumeva solo come presupposto l'accoglimento dei motivi di merito.
È richiamato nel contesto del rito camerale di legittimità e della trattazione del ricorso.
La Corte afferma l'ammissibilità della memoria depositata dall'intimata nel rito camerale di legittimità per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016.
È richiamato per il termine di deposito del controricorso nel rito di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, la stipulazione di un finanziamento, anche se finalizzato al consolidamento del debito e assistito da contributo pubblico, non integra di per sé prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.
- La valutazione della scientia decoctionis deve essere desunta da elementi probatori specifici e pertinenti; il giudice di legittimità non può essere sollecitato a una nuova lettura del materiale istruttorio e delle presunzioni tratte dal giudice di merito.
- Il vizio di falsa applicazione di legge riguarda l'erronea sussunzione del fatto nella norma o le conseguenze giuridiche tratte dalla norma, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove attiene al merito ed è sottratta al sindacato di cassazione se non nei limiti consentiti.
- Le censure in cassazione devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi generici o che presuppongano soltanto la fondatezza di altre doglianze sono inammissibili.
- La domanda sulle spese di lite è censurabile solo denunciando una specifica violazione della regola di soccombenza o dei criteri di liquidazione, non essendo sufficiente invocare la pretesa fondatezza del merito.
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