Cassazione Civile, Ordinanza n. 32056/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione aperta senza testamento, nella quale la madre aveva donato in vita alla figlia la nuda proprietà di un appartamento. Alla morte della de cuius, altri due chiamati alla successione hanno promosso separatamente azione di riduzione per sostenere che quella donazione avesse leso la loro quota di riserva; i giudizi sono stati riuniti e il tribunale, dopo consulenza tecnica, ha accolto le domande, disponendo la reintegrazione della legittima tramite conguaglio in denaro. La donataria ha appellato, ma la corte territoriale ha confermato la decisione ritenendo corretta la liquidazione del conguaglio e la mancata rinnovazione della CTU. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 561 e 720 c.c. perché il conguaglio e i frutti/interessi sarebbero stati calcolati con riferimento al valore del bene all’apertura della successione e non al momento della domanda di divisione giudiziale; inoltre ha censurato il mancato aggiornamento del valore dell’immobile e la mancata rinnovazione della consulenza per tenere conto della svalutazione del mercato immobiliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile la rinuncia al ricorso depositata dopo l’adunanza camerale, ma ha comunque esaminato i motivi. Ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri, perché ha rilevato che, una volta accolta l’azione di riduzione, il conguaglio divisionale dovuto per reintegrare la legittima, quando sia liquidato in denaro, deve essere commisurato al valore attuale del bene al momento della decisione/attribuzione e non al valore esistente all’apertura della successione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è possibile solo fino ai limiti temporali indicati dalla norma; nel caso concreto la rinuncia depositata dopo l’adunanza camerale è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.
La causa era stata avviata alla trattazione in camera di consiglio secondo il rito previsto dalla norma.
La disposizione è letta alla luce della natura personale e costitutiva dell’azione di riduzione: i frutti dei beni da restituire decorrono dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione; il donatario conserva i frutti fino al vittorioso esperimento dell’azione.
In sede di divisione ereditaria, per l’assegnazione di un immobile non divisibile e la liquidazione del conguaglio, il valore deve essere attualizzato al momento della decisione, trattandosi di debito di valore.
È stato richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulla divisione e alla decorrenza di rivalutazione e interessi, ma non è stato oggetto di una autonoma statuizione nel merito perché il motivo è stato assorbito.
Richiamato nel secondo motivo per la decorrenza di rivalutazione e interessi, ma non esaminato autonomamente per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
Richiamato nel terzo motivo come parametro della denunciata nullità, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove e della CTU, ma il motivo è stato assorbito.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione della consulenza tecnica, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Richiamato nel terzo motivo quale norma sull’onere della prova, ma non oggetto di autonoma decisione.
Richiamati nel terzo motivo in tema di presunzioni, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nell’azione di riduzione vittoriosamente esperita, i frutti dei beni da restituire spettano al legittimario leso dalla domanda giudiziale, non dall’apertura della successione, perché fino a quel momento il donatario conserva la qualità di pieno proprietario e la relativa disponibilità del bene.
- L’azione di riduzione ha natura personale ed efficacia costitutiva: solo il suo accoglimento fa venir meno l’efficacia delle disposizioni lesive e rende attuale la tutela del legittimario.
- Se la reintegrazione della legittima avviene mediante conguaglio in denaro in sede divisionale, il relativo importo va determinato come debito di valore, con riferimento all’effettivo valore economico del bene al momento della decisione o dell’attribuzione, così da assicurare l’esatto equivalente della quota spettante.
- Nel procedimento di reintegrazione della quota di riserva occorre distinguere tra la fase di calcolo della lesione, che si effettua con riferimento all’apertura della successione mediante riunione fittizia, e la fase di liquidazione del conguaglio, che richiede l’attualizzazione del valore quando si procede per equivalente monetario.
- La contestazione sulla stima del bene e sulla mancata rinnovazione della CTU resta assorbita se il giudice di legittimità accoglie il motivo che incide sul criterio giuridico di determinazione del conguaglio.
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