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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 104/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Capomaccio impugna la sentenza del Tribunale di Perugia che, in riforma della pronuncia di assoluzione del Giudice di pace, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione. Deduce violazione di legge in quanto il Tribunale, investito dall'impugnazione proposta unicamente dalla parte civile, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello o pronunciarsi solo sugli effetti civili (art. 576 e 538 c.p.p.), e inoltre avrebbe violato il divieto di reformatio in peius pronunciando una statuizione penale peggiorativa in assenza di gravame del pubblico ministero (art. 576 e 597 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'impugnazione della sola parte civile è ammissibile ma vincolata agli effetti civili: il giudice d'appello non poteva pronunciarsi in senso peggiorativo rispetto all'assoluzione pronunciando la prescrizione del reato, perché ciò costituisce reformatio in peius in mancanza di gravame del pubblico ministero. Ne consegue l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia; la decisione impugnata è stata annullata (con la conclusione del Pubblico Ministero favorevole all'annullamento senza rinvio), ripristinando l'effetto favorevole dell'assoluzione per non sussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato per individuare la partecipazione al reato imputato; usato come riferimento alle imputazioni penali nell'origine del procedimento.

  • art. 582 cod. pen.

    Articolo del codice penale relativo al reato contestato nell'imputazione (richiamato per identificare il fatto oggetto del giudizio).

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte la norma consente alla parte civile di impugnare una sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile; l'impugnazione è dunque ammissibile anche se non è espressamente indicata la finalità civile, e vincola il giudice d'appello ai limiti della devoluzione agli effetti civili.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'impugnazione delle sentenze penali e i limiti della devoluzione; la Corte osserva che, pur nella regola generale, l'art. 576 consente alla parte civile di agire per gli effetti civili anche senza espressa indicazione formale.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius e ai limiti del giudizio di appello, segnalando che il giudice d'appello non può adottare decisioni peggiorative in assenza di gravame del pubblico ministero.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; articolo invocato quale base per il motivo di illegittimità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi di impugnazione ammissibili in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti da tale disposizione.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma sulla forma dell'impugnazione: la Corte ricorda che non è richiesta una specifica formula per indicare la finalità civile dell'atto di gravame quando interviene l'art. 576.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento ai requisiti formali del ricorso; la Corte sottolinea che l'art. 576 delimita la devoluzione più che imporre requisiti di forma aggiuntivi.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte evidenzia che la previsione di prevalenza di formule non si applica quando l'appello è promosso dalla sola parte civile contro assoluzione, perché quella norma è orientata all'economia processuale del giudizio penale.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata: disciplina ipotesi di impugnazione del pubblico ministero e limiti del riesame in appello; serve a chiarire i casi in cui il giudice d'appello può valutare il compendio probatorio.

Massime di principio

  • Se la sentenza di proscioglimento è impugnata solo dalla parte civile, l'impugnazione è ammissibile ma limitata agli effetti civili: il giudice d'appello può svolgere un accertamento incidentale di responsabilità esclusivamente per decidere le domande civili.
  • Il giudice d'appello non può modificare in peius la posizione dell'imputato (ad esempio dichiarando il reato estinto per prescrizione in modo collegato a un giudizio di colpevolezza) quando non vi è gravame del pubblico ministero: tale pronuncia viola il divieto di reformatio in peius.
  • Non è richiesta una formale indicazione nell'atto di impugnazione che l'appello della parte civile sia proposto "ai soli effetti civili": l'art. 576 c.p.p. opera come limite sostanziale alla devoluzione della controversia.
  • Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi sugli effetti civili richiesti dalla parte civile o travalica i limiti della devoluzione, la decisione è soggetta a cassazione e può essere annullata, con ripristino dell'effetto favorevole dell'assoluzione originaria.
  • In situazioni analoghe, la difesa dell'imputato può ottenere l'annullamento della decisione d'appello che abbia peggiorato la sua posizione senza il contraddittorio del pubblico ministero; l'intervento in cassazione può portare all'annullamento senza rinvio quando la violazione è manifesta.

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