Cassazione Penale, Ordinanza n. 03090/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso si limitasse a reiterare questioni già trattate e risolte in appello con motivazione immune da manifeste illogicità e conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, riproponendo questioni di fatto e di diritto già decise dal giudice di merito. Dalla motivazione emerge che uno specifico motivo riguardava l'applicazione della recidiva: la difesa contestava la relativa valutazione, mentre la Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di appello aveva adeguatamente motivato il punto, valorizzando i precedenti specifici dell'imputato e il fatto che le attività illecite connesse agli stupefacenti costituissero per lui fonte di reddito, con collegamento agli ambienti criminali e con condotta di spaccio svolta anche dall'abitazione in cui era sottoposto a detenzione domiciliare.
Norme richiamate
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata sulla base dei precedenti specifici e della dimostrata abitualità dell'imputato nelle attività illecite legate agli stupefacenti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure in fatto o in diritto già adeguatamente esaminate dal giudice di merito, in assenza di manifesta illogicità della motivazione.
- L'applicazione della recidiva può essere giustificata valorizzando i precedenti specifici e la stabilizzazione di condotte illecite come fonte di reddito, specie quando il nuovo fatto si inserisce in un contesto criminale coerente con la pregressa attività delittuosa.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e logicamente coerente sui punti contestati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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