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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27785/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Un tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo in favore di una compagnia assicurativa per una somma pari a euro 197.342,14, oltre accessori, quale credito azionato in via di surroga o regresso dopo il pagamento effettuato dalla compagnia a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata nell'interesse di una società. Gli ingiunti avevano proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito; il giudice dell'opposizione aveva accolto l'eccezione, ritenendo applicabile il criterio delle obbligazioni pecuniarie non liquide e individuando la competenza in altri fori territoriali, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese. La compagnia ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) erronea applicazione degli artt. 1182, comma 4, e 20 c.p.c., sostenendo che il credito era liquido perché corrispondente alla somma effettivamente pagata dalla garante al creditore garantito e quindi dovuto con criterio determinato dal titolo; 2) erronea applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione alla clausola di pattuizione della competenza territoriale; 3) inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per mancata contestazione di tutti i fori concorrenti, in particolare del foro del convenuto ex art. 18 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione territoriale, osservando che gli opponenti avevano tempestivamente contestato anche il foro generale del convenuto. Nel merito, ha condiviso la tesi del P.G. e della ricorrente, affermando che l'obbligazione di regresso/surroga derivante dalla fideiussione era determinabile con certezza sulla base del titolo contrattuale: la previa escussione della fideiussione e il pagamento effettuato dalla garante consentivano di individuare il quantum dovuto senza necessità di ulteriore titolo negoziale o giudiziale. Ne è derivato che si applica il foro del domicilio del creditore ex art. 1182 c.c. e, conseguentemente, la competenza territoriale del Tribunale di Milano. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. Le spese sono state rimesse al merito; non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    Per le obbligazioni pecuniarie il foro del domicilio del creditore si applica quando il credito è liquido o comunque determinabile in base a criteri oggettivi e prestabiliti ricavabili dal titolo, senza necessità di ulteriori indagini discrezionali.

  • art. 20 c.p.c.

    Il criterio del forum destinatae solutionis è applicabile quando l'obbligazione di pagamento è determinata o determinabile secondo i criteri di legge.

  • art. 38 c.p.c.

    La liquidità del credito ai fini della competenza territoriale va verificata sulla base dello stato degli atti.

  • art. 18 c.p.c.

    Il foro generale del convenuto va tempestivamente contestato; nel caso concreto l'eccezione era stata validamente sollevata.

  • art. 1341 c.c.

    La censura sulla clausola di competenza territoriale è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Ai fini del foro previsto per le obbligazioni pecuniarie, non è necessario che la somma sia già esattamente liquidata in senso matematico: è sufficiente che sia determinabile sulla base di un criterio convenzionale o legale oggettivo e non discrezionale.
  • Quando il titolo contrattuale consente di individuare con certezza l'importo dovuto in conseguenza dell'evento previsto dal contratto, il credito deve considerarsi idoneo a fondare il foro del domicilio del creditore.
  • Nella verifica della competenza territoriale, la liquidità o determinabilità del credito va accertata in base agli atti e al titolo azionato, senza imporre ulteriori titoli negoziali o giudiziali per la quantificazione.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale è ammissibile se la parte contesta tempestivamente anche il foro generale del convenuto, senza che sia richiesta una formula sacramentale oltre la chiara deduzione del criterio di collegamento contestato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTitoli esecutivoRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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