Sentenza n. 2821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10215, pubblicata il 19 dicembre 2024, resa tra le parti nel giudizio R.G. n. 5060/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10215 del 19 dicembre 2024, che aveva accolto l'appello dell'ANAC e confermato la legittimità della delibera sulla situazione di incompatibilità tra la presidenza della Camera di commercio e quella di una società partecipata
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. deducendo due errori di fatto. Con il primo motivo hanno sostenuto che la sentenza revocanda avesse omesso di pronunciarsi sui motivi secondo, terzo e quarto del ricorso di primo grado, dichiarati assorbiti dal TAR e asseritamente riproposti in appello con memoria del 25 novembre 2024, per erronea percezione del contenuto di tale memoria. Con il secondo motivo hanno dedotto che la sentenza avesse erroneamente interpretato il regolamento camerale sull'utilizzo delle carte di credito, ritenendo che la titolarità della carta attribuisse al presidente poteri di amministrazione attiva idonei a ricondurlo alla nozione di amministratore di ente pubblico rilevante ai fini dell'incompatibilità prevista dal d.lgs. n. 39/2013; secondo i ricorrenti, si trattava invece di meri poteri di rappresentanza, senza autonomia gestoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo sotto il profilo rescindente, poiché l'omessa pronuncia sui motivi assorbiti, ritualmente riproposti, può integrare errore revocatorio quando derivi da una svista nella lettura degli atti processuali. Nel caso concreto, la sentenza revocanda non menzionava il deposito della memoria del 25 novembre 2024 né la riproposizione dei motivi. Nella fase rescissoria, tuttavia, i motivi sono stati dichiarati inammissibili. L'art. 101, comma 2, c.p.a. impone infatti alle parti diverse dall'appellante di riproporre espressamente, a pena di decadenza, le domande assorbite con memoria depositata entro il termine per la costituzione in giudizio. La memoria del 25 novembre 2024 era tardiva, perché la costituzione era avvenuta il 18 luglio 2024; inoltre non conteneva una riproposizione espressa delle domande, non richiamava l'art. 101, comma 2, c.p.a., non formulava specifiche conclusioni sui motivi assorbiti e si limitava a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. L'inammissibilità per tardiva o irrituale riproposizione è rilevabile d'ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura riguardava l'interpretazione e la valutazione del regolamento camerale e dello statuto, non la percezione materiale dell'esistenza o del significato letterale degli atti. Tale attività valutativa non integra errore di fatto revocatorio, ma eventualmente errore di diritto o di giudizio, non deducibile con la revocazione. È stata quindi confermata, sia pure con diversa motivazione, la precedente sentenza che aveva accolto l'appello dell'ANAC e rigettato il ricorso originario contro la delibera dell'Autorità. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di revocazione, liquidate in euro 5.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle sentenze amministrative mediante rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.
la sentenza che è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio consiste in un'erronea percezione materiale degli atti processuali, tale da fondare la decisione su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sull'inesistenza di un fatto positivamente stabilito negli atti; non comprende l'interpretazione o la valutazione del materiale probatorio e documentale.
si intendono rinunciate se non siano state espressamente riproposte … con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio
Le domande dichiarate assorbite in primo grado devono essere riproposte espressamente dalla parte diversa dall'appellante entro il termine per la costituzione in appello; la mancata o tardiva riproposizione determina inammissibilità rilevabile d'ufficio.
Le norme del procedimento davanti al giudice adito si applicano anche al giudizio di revocazione amministrativa, in quanto compatibili.
art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013
La sentenza revocanda aveva ricondotto il presidente della Camera di commercio alla nozione di amministratore di ente pubblico; tale statuizione è rimasta confermata per effetto dell'inammissibilità delle censure revocatorie.
art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 39/2013
La disposizione è stata applicata dall'ANAC e ritenuta legittimamente posta a fondamento della situazione di incompatibilità tra i due incarichi.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 39/2013
La delibera ANAC aveva rimesso al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i conseguenti adempimenti, con assegnazione del termine per l'opzione tra gli incarichi.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sui motivi assorbiti in primo grado può integrare errore di fatto revocatorio quando derivi da una svista nella lettura degli atti processuali e sia immediatamente rilevabile dalla sentenza, anziché da una scelta consapevole di non decidere.
- Nel giudizio di appello, le domande o i motivi assorbiti in primo grado devono essere espressamente riproposti dalla parte diversa dall'appellante entro il termine per la costituzione; in mancanza, si intendono rinunciati e la relativa inammissibilità è rilevabile d'ufficio.
- La riproduzione meramente riassuntiva dei motivi assorbiti in una memoria tardiva, priva di un'esplicita indicazione della riproposizione e di conclusioni rivolte al giudice d'appello, non soddisfa l'onere previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.a.
- L'errore revocatorio riguarda esclusivamente la percezione materiale dell'esistenza o del significato letterale degli atti processuali e non ricorre quando la censura investe l'interpretazione o la valutazione del contenuto di regolamenti, statuti o altri documenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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