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Sentenza

Sentenza n. 5463/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto Fasc. -OMISSIS- -OMISSIS- emesso in data 31.10.2022 dalla Prefettura di Caserta e notificato il 3.11.2022, per il tramite della Questura di Caserta, con cui gli è stata rigettata la richiesta di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale.

Giustizia amministrativa202300528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, adottato dalla Prefettura di Caserta il 31 ottobre 2022 e notificato il 3 novembre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha contestato la valutazione secondo cui non sussisteva un «dimostrato bisogno», sostenendo che le attività di istruttore di tiro e di perito balistico lo espongono a rischi concreti, anche perché comportano la custodia e il trasporto di armi e reperti in sequestro in un territorio caratterizzato dalla presenza di sodalizi criminali e da episodi di furti e sottrazioni di armi. Ha inoltre richiamato la propria responsabilità per le chiavi del bunker e della segreteria del poligono, nonché il precedente rilascio della licenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il porto d’armi per difesa personale costituisca un’eccezione al generale divieto di portare armi e che spetti al richiedente dimostrare, anche a ogni rinnovo, un bisogno attuale, specifico e differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati. Le qualifiche professionali e il contesto territoriale, da soli, non provano tale necessità. Nel caso concreto, l’accesso al bunker era consentito anche a due istruttori, tre dipendenti e al presidente del poligono; l’attività di perito balistico indicava un rischio generico e astratto; non risultavano denunce recenti e dettagliate di aggressioni, ritorsioni o violenze contro il ricorrente o i suoi familiari. Il precedente rilascio non fondava un affidamento al rinnovo, poiché l’amministrazione può compiere a ogni rinnovo una nuova valutazione discrezionale, anche alla luce dell’attuale situazione di sicurezza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. 773/1931

    L'art. 42 del T.U.L.P.S. subordina in modo inequivocabile il rilascio della licenza alla sussistenza di un “dimostrato bisogno”.

    La licenza per difesa personale è subordinata alla dimostrazione di un bisogno effettivo, attuale e concreto; l’onere grava sul richiedente anche in occasione di ogni rinnovo.

  • art. 699 c.p.

    Difatti, sul piano ordinamentale, vige il principio generale di divieto di portare armi, sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975.

    Il porto d’armi costituisce una deroga al principio generale di divieto di portare armi e, per questo, è soggetto a un controllo particolarmente rigoroso.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Difatti, sul piano ordinamentale, vige il principio generale di divieto di portare armi, sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975.

    La disposizione concorre a fondare il divieto generale rispetto al quale la licenza per difesa personale opera come eccezione, non spettante in via ordinaria.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    In conclusione, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio che, pertanto, seguono il criterio della soccombenza di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo.

    La soccombenza del ricorrente comporta la condanna alle spese di giudizio in favore dell’amministrazione costituita.

Massime di principio

  • La licenza di porto d’armi per difesa personale è una deroga eccezionale al divieto generale di portare armi e il suo rilascio o rinnovo richiede una valutazione rigorosa dell’autorità di pubblica sicurezza, sindacabile in giudizio solo per vizi macroscopici quali manifesta irragionevolezza, illogicità o palese travisamento dei fatti.
  • Il richiedente deve dimostrare, anche a ogni rinnovo, un bisogno attuale, concreto e specifico di portare un’arma, tale da differenziarlo dalla generalità dei consociati; non bastano la buona condotta, l’assenza di precedenti, l’appartenenza a una categoria professionale o il solo operare in un territorio caratterizzato da elevata criminalità.
  • Qualifiche o attività che comportino il maneggio, la custodia o il trasporto di armi non dimostrano da sole un bisogno di porto d’armi per difesa personale: occorrono elementi concreti che attestino una situazione di pericolo qualificata e attuale.
  • Il precedente rilascio della licenza non attribuisce un diritto al rinnovo né fonda un legittimo affidamento alla sua conservazione; a ogni rinnovo l’amministrazione può rivalutare discrezionalmente l’opportunità del titolo, considerando anche gli attuali interessi di sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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