Sentenza n. 3069/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 00409/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo alla realizzazione di un parco eolico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo alla realizzazione di un parco eolico di potenza complessiva pari a 30 MW, nonché gli atti presupposti e conseguenti e, nei limiti dell'interesse, il piano paesaggistico territoriale regionale. Il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che il termine di sessanta giorni decorresse dalla riunione conclusiva della conferenza di servizi del 27 novembre 2023, il cui verbale era stato qualificato come determinazione conclusiva immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. In appello, la società ha dedotto che il verbale fosse un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, e che la determinazione motivata di conclusione della conferenza coincidesse invece con la successiva determina del 12 gennaio 2024, formalmente qualificata dall'amministrazione come tale e contenente le motivazioni del diniego. In subordine, ha sostenuto che, anche attribuendo al verbale efficacia lesiva, il termine non potesse decorrere prima della sua comunicazione, avvenuta unitamente alla determina il 15 gennaio 2024, e non dalla mera partecipazione alla riunione. Ha inoltre riproposto i motivi di merito non esaminati dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi fosse la determina del 12 gennaio 2024 e non il verbale della seduta del 27 novembre 2023. La qualificazione deriva sia dal dato formale, poiché l'amministrazione aveva espressamente qualificato la determina come determinazione motivata di conclusione della conferenza, sia dal dato sostanziale, poiché solo quest'ultima conteneva le motivazioni del diniego; il verbale si limitava invece a riassumere i contributi degli enti e le osservazioni dei tecnici della società. In ogni caso, il verbale era stato comunicato soltanto il 15 gennaio 2024, sicché il ricorso notificato l'8 marzo 2024 risultava tempestivo. Non poteva farsi decorrere il termine da un provvedimento asseritamente adottato in forma orale durante la riunione. La declaratoria di irricevibilità e il conseguente omesso esame dei motivi di merito sono stati ritenuti idonei a configurare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza del TAR e rimesso la causa al primo giudice, applicando, per identità di ratio, il principio elaborato dall'Adunanza plenaria in tema di rimessione per erronee declaratorie di inammissibilità e improcedibilità anche all'erronea declaratoria di irricevibilità. Le spese del doppio grado sono state compensate per il recente mutamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza coincide con l'atto che l'amministrazione qualifica formalmente come tale e che, sostanzialmente, contiene le motivazioni della decisione finale; un verbale che riepiloga contributi e osservazioni, senza motivare il diniego, non costituisce tale determinazione.
La nullità della sentenza di primo grado giustifica la rimessione della causa al TAR; tale conseguenza è applicabile anche quando la sentenza abbia erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso, impedendo l'esame dei motivi di merito, in ragione della medesima ratio riconosciuta per le erronee declaratorie di inammissibilità e improcedibilità.
Adunanza plenaria 20 novembre 2024, n. 16
L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
Il principio sulla rimessione al primo giudice per erronea declaratoria di inammissibilità è stato assunto come parametro interpretativo, per identità di ratio, anche rispetto all'erronea declaratoria di irricevibilità.
Adunanza plenaria n. 10 del 2025
Il principio sulla rimessione al primo giudice, già affermato per l'erronea declaratoria di inammissibilità, è stato ribadito in tema di improcedibilità e applicato dalla sentenza, per eadem ratio, alla diversa ipotesi dell'erronea irricevibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è l'atto finale che l'amministrazione qualifica formalmente come tale e che contiene sostanzialmente le motivazioni della decisione, non il verbale della riunione che si limiti a riepilogare contributi e osservazioni.
- Il termine per impugnare un provvedimento lesivo non può decorrere dalla mera partecipazione dell'interessato a una riunione amministrativa quando l'atto lesivo non sia stato formalmente adottato e comunicato; non è configurabile la decorrenza del termine da un provvedimento asseritamente adottato in forma orale.
- L'erronea dichiarazione di irricevibilità del ricorso, quando impedisca l'esame dei motivi di merito, può configurare la nullità della sentenza e comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a., in applicazione della medesima ratio dei principi elaborati per le erronee declaratorie di inammissibilità e improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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