Cassazione Penale, Ordinanza n. 00886/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. I motivi dedotti lamentavano, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità della truffa, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come mero inadempimento o inesatto adempimento civilistico e non come condotta fraudolenta con artifici e raggiri; dall'altro, il ricorso riproponeva censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata. La difesa ha inoltre depositato memoria chiedendo la trattazione in pubblica udienza, argomentando sull'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, quindi estranea al sindacato di legittimità, e che fossero inoltre prive di specificità perché sostanzialmente reiterative dei motivi già disattesi in appello, senza un confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi realmente con la motivazione impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte in appello, senza critica argomentata, determina inammissibilità.
presupposti tanto soggettivi quanto oggettivi della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.
La Corte richiama la qualificazione della condotta come truffa, ritenendo che la motivazione di merito avesse correttamente ravvisato gli elementi costitutivi del reato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio, poiché tali profili appartengono al giudizio di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando ripropone motivi già esaminati e disattesi in appello senza sviluppare un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della specificità del motivo, non è sufficiente una critica generica o apparente: occorre indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- La truffa può essere ravvisata quando la condotta presenti, secondo la valutazione del giudice di merito, gli elementi oggettivi e soggettivi tipici della fattispecie, non essendo sufficiente qualificarla come mero inadempimento civilistico se la motivazione evidenzia artifici e raggiri.
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