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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16061/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/11/2023 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17/10/2023 a carico del ricorrente per reati connessi ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di stampo mafioso, detenzione e porto di armi ed estorsioni, tutti aggravati dall'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva: (1) perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e quindi carenza della documentazione su cui si fonda la misura; (2) inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza o vizi dei verbali delle operazioni di captazione (art. 268 c.p.p.), con conseguente nullita' della base indiziaria; (3) incompatibilita' delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione inframuraria, con richiesta di perizia e sostituzione della misura, nonostante pregressa sostituzione in altro procedimento e disponibilita' del coniuge ad accoglierlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura reiterativa e infondata: la perdita di efficacia della misura si verifica solo quando il pubblico ministero non trasmette al Tribunale del riesame gli atti che egli stesso ha posto all'esame del G.I.P. mediante la richiesta ex art. 291 c.p.p.; è onere della difesa richiedere al P.M. i decreti autorizzativi o sollecitare l'acquisizione d'ufficio. Sul secondo motivo ha affermato che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p. opera solo nelle ipotesi tassative (omessa redazione dei verbali o captazioni in luoghi diversi da quelli consentiti) e che vizi formali o carenze di specificazione nei verbali non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Sul terzo motivo ha ritenuto la critica generica e priva di confronto con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha evidenziato la prosecuzione dell'attivita' del ricorrente nonostante precedenti sostituzioni della custodia; inoltre il Tribunale del riesame non ha poteri istruttori per disporre perizie. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; e' disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen.

    La perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione degli atti al Tribunale del riesame si verifica solo quando la parte pubblica non trasmette gli atti che essa stessa ha posto all'esame del G.I.P. con la richiesta ex art. 291; il P.M. puo' selezionare il materiale da allegare alla richiesta.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Regola la redazione dei verbali delle operazioni di intercettazione; tuttavia la mancata indicazione di alcuni dati nei verbali non equivale automaticamente a causa di inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 271.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    La sanzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni opera esclusivamente nelle fattispecie tassative indicate nell'art. 271 (es. omessa redazione dei verbali o captazioni in luogo non consentito). Difformita' o carenze formali non rientrano automaticamente nella sanzione.

  • art. 275, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater cod. proc. pen.

    Prevedono la disciplina della sostituzione della custodia per incompatibilita' con le condizioni di salute e le ipotesi in cui, pur sussistendo condizioni di salute problematiche, puo' essere comunque mantenuta la custodia se sussistono esigenze cautelari particolarmente rilevanti o pericolo di continuazione dell'attivita' criminosa (deduzione applicata dal Tribunale del riesame).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante relativa all'associazione di tipo mafioso; rilevanza nella valutazione delle esigenze cautelari e della gravità dei reati contestati.

  • art. 89 disp. att. cod. proc. pen.

    Contiene indicazioni sulle formalita' relative alle operazioni di intercettazione; la Corte ha sottolineato che il suo richiamo non modifica il campo di applicazione della sanzione prevista dall'art. 271.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in relazione alla comunicazione dell'atto; il provvedimento va trasmesso al direttore per gli adempimenti di competenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per responsabilita' nella proposizione del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare, salvo che quei decreti siano documenti che la pubblica accusa abbia effettivamente posto all'esame del G.I.P. nella richiesta ex art. 291 c.p.p.
  • È onere della difesa richiedere al pubblico ministero la copia dei decreti autorizzativi o sollecitare l'acquisizione d'ufficio; l'inerzia difensiva può pregiudicare la valutazione in sede di riesame e cassazione.
  • L'inutilizzabilità delle intercettazioni è limitata ai casi tassativi previsti dall'art. 271 c.p.p. (omessa redazione dei verbali o captazioni in luogo illegittimo); vizi formali o incompletezze nei verbali non comportano di per sé inutilizzabilità.
  • Il Tribunale del riesame ha competenze di controllo sulla legittimita' della misura ma non puo' svolgere poteri istruttori estesi (es. disporre perizie) per riformare la decisione se la censura e' generica o non adeguatamente motivata.
  • La presenza di gravi condizioni di salute che giustificano la sostituzione della custodia deve essere valutata con riferimento anche alla condotta successiva dell'indagato: precedenti sostituzioni non impediscono la custodia se sussistono esigenze cautelari gravi o rischio di reiterazione.
  • In sede di impugnazione e cassazione è rischioso proporre motivi reiterativi o privi di nuovi elementi probatori; ciò può comportare l'inammissibilità e condanne per spese e ammende.
  • Difese tecniche efficaci richiedono la sollecita acquisizione di tutti gli atti rilevanti (decreti, verbali, documentazione sanitaria) e l'articolazione di censure specifiche e confrontate con la motivazione impugnata.

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