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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10919/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bertuca ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di decurtare dalla pena in esecuzione (sentenza inserita nel cumulo "B") i periodi di liberazione anticipata già concessigli e fruiti per le pene comprese nel cumulo "A". Il ricorrente invocava la fungibilità e la giurisprudenza che, nel caso di riconoscimento della continuazione e di unificazione in un unico titolo esecutivo, impongono di considerare in decurtazione anche i periodi già valutati ai fini della liberazione anticipata, evidenziando una presunta disparità di trattamento e sostenendo che l'art. 657, comma 4, c.p.p. non precluderebbe l'uso di tali benefici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui non è possibile effettuare un cumulo globale che permetta di detrarre periodi di carcerazione anteriormente sofferti rispetto a reati commessi successivamente, richiamando l'art. 657, comma 4, c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Pur riconoscendo che, quando la disciplina del reato continuato produce un unico titolo esecutivo, i periodi già espiati inclusi in tale titolo devono essere valutati ai fini della liberazione anticipata, nel caso concreto il reato inserito nel cumulo "B" era stato commesso dopo la detenzione già scontata per i reati del cumulo "A": quindi opera la preclusione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. e il giudice dell'esecuzione ha corretto nel respingere la richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Preclude che periodi di detenzione anteriormente sofferti possano essere computati/detratti rispetto a pene inflitte per reati commessi successivamente; la fungibilità è ammessa solo se il reato giudicato separatamente è stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata nella sentenza di merito per l'aumento applicato quale circostanza del reato satellite; qui citata quale parte della motivazione del cumulo delle pene.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto oggetto di una delle condanne accumulate; rilevante soltanto ai fini del computo complessivo delle pene inflitte al ricorrente.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso come possibile strumento di unificazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che l'effetto di un unico titolo esecutivo può rendere valutabili i periodi già espiati ai fini della liberazione anticipata, ma solo se la continuità/unificazione riguarda il periodo di detenzione in questione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di ricorso infondato; applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • La fungibilità e la detrazione di periodi di carcerazione pregressi sono ammesse solo se la detenzione sia riferibile a fatti commessi anteriormente rispetto al reato per il quale si chiede la deduzione; non possono essere usati come "credito" contro pene per reati successivi (art. 657, comma 4, c.p.p.).
  • Se in sede esecutiva viene riconosciuta l'applicazione della disciplina del reato continuato e si forma un unico titolo esecutivo che include periodi già espiati, tali periodi devono essere valutati ai fini della liberazione anticipata (favor rei); ma occorre che l'unificazione ricomprenda effettivamente i periodi di detenzione interessati.
  • Nel valutare richieste di decurtazione per liberazione anticipata è cruciale stabilire la cronologia: data di commissione dei reati e date delle detenzioni/benefici concessi. Documentazione temporale e pronunce esecutive che attestino l'unificazione sono decisive.
  • La mancata specifica e contestazione, in sede di gravame, dei rilievi cronologici fatti dal giudice dell'esecuzione indebolisce le censure in cassazione; è importante impugnare con precisione i punti di fatto non condivisi.
  • Chi propone istanza di computo/deduzione deve valutare la possibilità di chiedere in via preliminare l'unificazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p. ove pertinente) o produrre elementi che dimostrino che la pena è da considerare come unico titolo esecutivo per far valere i periodi già scontati ai fini della liberazione anticipata.

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