Cassazione Civile, Ordinanza n. 34916/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3912/2020. Nel giudizio di legittimità la società controricorrente ha eccepito, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., che il ricorso non risultava depositato nei termini e con le modalità prescritte. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato depositato nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. e ha quindi esaminato il profilo dell'improcedibilità. È stato inoltre rilevato che la procura alle liti della società controricorrente non era idonea, perché non conteneva uno specifico riferimento alla sentenza impugnata ma rinvii al giudizio di primo grado e ad attività prodromiche, con conseguente esclusione della liquidazione delle spese in favore della resistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. Ha escluso la condanna del ricorrente alle spese di lite, perché la controricorrente non risultava validamente munita di procura alle liti idonea a costituirsi nel giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente il deposito di documentazione in sede di legittimità per dimostrare il mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente.
l'omesso deposito del ricorso per cassazione e degli atti indicati dalla norma comporta l'improcedibilità del ricorso.
riconosce al controricorrente il potere di contraddire, comprensivo della richiesta di declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente non abbia depositato gli atti necessari.
il principio del raggiungimento dello scopo non vale a sanare la violazione di termini perentori, come quello di deposito del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'omesso deposito del ricorso e degli atti indicati dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente.
- La parte resistente che abbia ricevuto la notificazione del ricorso e abbia notificato il controricorso può chiedere la declaratoria di improcedibilità per tutelare il proprio interesse alle spese e a evitare una nuova proposizione dell'impugnazione entro il termine utile.
- Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non opera rispetto alla violazione di termini perentori stabiliti per il deposito del ricorso per cassazione.
- La procura alle liti della parte resistente deve avere riferimento specifico al giudizio di legittimità e alla sentenza impugnata; richiami al solo giudizio di primo grado o ad attività prodromiche non sono sufficienti per la valida costituzione in cassazione.
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