Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34916/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3912/2020. Nel giudizio di legittimità la società controricorrente ha eccepito, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., che il ricorso non risultava depositato nei termini e con le modalità prescritte. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione non era stato depositato nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. e ha quindi esaminato il profilo dell'improcedibilità. È stato inoltre rilevato che la procura alle liti della società controricorrente non era idonea, perché non conteneva uno specifico riferimento alla sentenza impugnata ma rinvii al giudizio di primo grado e ad attività prodromiche, con conseguente esclusione della liquidazione delle spese in favore della resistente.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. Ha escluso la condanna del ricorrente alle spese di lite, perché la controricorrente non risultava validamente munita di procura alle liti idonea a costituirsi nel giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documentazione in sede di legittimità per dimostrare il mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    l'omesso deposito del ricorso per cassazione e degli atti indicati dalla norma comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    riconosce al controricorrente il potere di contraddire, comprensivo della richiesta di declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente non abbia depositato gli atti necessari.

  • art. 156 c.p.c.

    il principio del raggiungimento dello scopo non vale a sanare la violazione di termini perentori, come quello di deposito del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'omesso deposito del ricorso e degli atti indicati dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente.
  • La parte resistente che abbia ricevuto la notificazione del ricorso e abbia notificato il controricorso può chiedere la declaratoria di improcedibilità per tutelare il proprio interesse alle spese e a evitare una nuova proposizione dell'impugnazione entro il termine utile.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non opera rispetto alla violazione di termini perentori stabiliti per il deposito del ricorso per cassazione.
  • La procura alle liti della parte resistente deve avere riferimento specifico al giudizio di legittimità e alla sentenza impugnata; richiami al solo giudizio di primo grado o ad attività prodromiche non sono sufficienti per la valida costituzione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.