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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13406/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 28 ottobre 2024 il GIP del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di quattro anni di reclusione, ridotta di un terzo per il rito, nei confronti dell'imputato in relazione ai reati indicati in imputazione, non specificati nel testo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. La Corte ha rilevato che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che non è deducibile con tale mezzo la mancata applicazione di una circostanza attenuante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché il motivo dedotto non rientra tra quelli tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel cui ambito è stata pronunciata la decisione impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla mancata applicazione di circostanze attenuanti.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    attenuante invocata dal ricorrente, la cui mancata applicazione non è deducibile con ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni ulteriore censura è inammissibile.
  • La mancata applicazione di una circostanza attenuante non costituisce motivo deducibile nel ricorso per cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle ipotesi tassative previste dalla norma.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo non consentito, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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