Sentenza n. 7492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 53/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale n. 1/2023 che imponeva la presentazione entro 60 giorni di un piano di bonifica acustica e vietava l’utilizzo del dehors dalle ore 22 fino alla chiusura, sino alla presentazione del piano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare dell’esercizio ha appellato la sentenza del TAR Lombardia, Sezione IV, n. 53/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza sindacale. Ha dedotto: 1) omessa pronuncia e erroneità delle misurazioni ARPA del rumore residuo, con violazione degli artt. 11 e 12 dell’Allegato A al D.M. 16 marzo 1998 ed eccesso di potere; 2) omessa pronuncia sull’inapplicabilità dei limiti differenziali; 3) violazione dell’art. 9 della legge n. 447/1995, sostenendo che la prossimità del locale a un parco e a un palazzetto dello sport, ricadenti in classe acustica III, aumentasse il rumore residuo; 4) violazione della disciplina sull’accesso documentale di cui all’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla vicenda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e la domanda risarcitoria, confermando la sentenza del TAR. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: non risultavano elementi che dimostrassero errori nelle misurazioni ARPA, la cui metodologia è stata ritenuta conforme alla legge n. 447/1995 e al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Le misurazioni indicavano, con finestre aperte, livelli differenziali superiori al limite notturno di 3 dB; per il soggiorno erano stati rilevati 13 e 9,5 dB e per la camera studio 7,5 e 4 dB. Il terzo motivo è stato respinto perché rileva la classe acustica dell’edificio in cui si trova il bar, classificato in classe II, e non la vicinanza a un parco o a un palazzetto dello sport; i limiti applicabili risultavano ampiamente superati. Il quarto motivo è stato respinto: l’appellante aveva riconosciuto di avere successivamente ottenuto la documentazione posta a fondamento dell’ordinanza, sicché era venuto meno l’interesse alla censura di accesso, correttamente dichiarata improcedibile dal TAR. L’appellante è stato condannato a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 11 e 12 dell'Allegato A al D.M. 16 marzo 1998
Al contrario, la metodologia utilizzata, in tutto rispettosa delle prescrizioni di cui alla l. n. 447/95 e DPCM 14.11.1997, consentono di convalidare senz’altro l’assunto del superamento del limite di inquinamento acustico previsto dalla legge.
Il giudice ha ritenuto che le misurazioni e la metodologia tecnica seguita fossero conformi alla disciplina tecnica applicabile e che non vi fossero elementi per ravvisare errori nell’accertamento del rumore residuo.
art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997
I livelli continui equivalenti del rumore ambientale superano 40 dB(A) LAeq a finestre aperte, valore al di sopra del quale (così come indicato all’art. 4 comma 2 lettere a) del DPCM. 14/11/97), durante il periodo notturno, ogni effetto del rumore non può essere considerato trascurabile. Risulta pertanto applicabile il limite differenziale di immissione nelle condizioni a finestre aperte dell’abitazione.
Nel periodo notturno il limite differenziale è applicabile quando, a finestre aperte, il rumore ambientale supera 40 dB(A); nel caso concreto i livelli differenziali rilevati superavano il limite di 3 dB.
Al contrario, la metodologia utilizzata, in tutto rispettosa delle prescrizioni di cui alla l. n. 447/95 e DPCM 14.11.1997, consentono di convalidare senz’altro l’assunto del superamento del limite di inquinamento acustico previsto dalla legge.
La conformità delle misurazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico ha consentito al giudice di ritenere provato il superamento dei limiti legali.
art. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241
Sul punto, è lo stesso appellante a riconoscere di essere successivamente venuto in possesso della documentazione posta dall’Amministrazione a fondamento dell’atto impugnato, sicché la relativa censura è stata correttamente dichiarata improcedibile dal giudice di prime cure, per sopravvenuta carenza di interesse.
L’ottenimento, nel corso del giudizio, dei documenti richiesti fa venir meno l’interesse alla censura relativa all’accesso e giustifica la declaratoria di improcedibilità della relativa domanda.
All’udienza di smaltimento del 16.9.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
La disposizione è richiamata quale base per la trattazione da remoto dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La contestazione delle misurazioni fonometriche non può essere accolta in assenza di elementi idonei a dimostrare errori tecnici; quando la metodologia risulta conforme alla disciplina sull’inquinamento acustico, le rilevazioni possono fondare l’accertamento del superamento dei limiti legali.
- Nel periodo notturno, il limite differenziale di immissione è applicabile quando il rumore ambientale misurato a finestre aperte supera la soglia prevista dall’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997; la classificazione acustica della zona in cui ricade l’edificio interessato determina i limiti applicabili, mentre la mera vicinanza a fonti sonore situate in una diversa classe acustica non li modifica.
- La sopravvenuta acquisizione della documentazione richiesta ai sensi della legge n. 241/1990 determina il venir meno dell’interesse alla contestazione del diniego o della mancata ostensione, rendendo improcedibile la relativa censura.
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