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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16500/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa edilizia per il pagamento di una quota della somma che la stessa si era impegnata a versare al Comune in forza di una transazione. La quota era stata posta a carico della socia opponente mediante una delibera di riparto che la aveva inserita tra i soci obbligati al pagamento. L'opponente aveva contestato il decreto e il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione. In appello il Tribunale di Napoli aveva accolto l'impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo perché la delibera di riparto era stata successivamente annullata, con caducazione ex tunc del presupposto della pretesa creditoria. Tuttavia il Tribunale aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, ritenendo che l'accoglimento dipendesse solo da un fatto sopravvenuto e non dalla fondatezza dei motivi originari di opposizione. La socia ha proposto ricorso per cassazione contro il solo capo sulle spese, denunciando: omesso esame del fatto che il ricorso monitorio non era corredato della delibera di riparto; nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c.; errata considerazione del fatto sopravvenuto; e, con il secondo motivo, violazione degli stessi artt. 91, 92 e 100 c.p.c. in punto compensazione, oltre a omesso esame del fatto della riforma della sentenza di primo grado. La ricorrente sosteneva che la compensazione fosse ingiustificata e che la revoca del decreto derivasse da un vizio originario dell'ingiunzione e non da una mera sopravvenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non decisivo il rilievo sulla mancata produzione della delibera con il ricorso monitorio, perché la delibera era stata poi depositata nel giudizio di opposizione e, comunque, la decisione impugnata si fondava sulla caducazione sopravvenuta del presupposto del credito, ossia l'annullamento della delibera di riparto. Ha inoltre affermato che la revoca del decreto ingiuntivo era coerente con l'accertamento dell'insussistenza del diritto azionato e che tale accertamento non era impedito dalla posteriorità rispetto all'emissione del decreto. Quanto alla compensazione delle spese, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità è solo esterno e non consente di sostituire la valutazione di merito sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni. Nel caso concreto la motivazione del Tribunale è stata ritenuta puntuale e coerente con gli eventi processuali, sicché non era censurabile in cassazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro della regolazione delle spese di lite e della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla compensazione delle spese, la cui applicazione è censurabile solo nei limiti del controllo di legittimità

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio decidendi

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    utilizzato dal giudice di merito per attribuire effetto espansivo esterno alla sopravvenuta caducazione della delibera di riparto

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nella parte della censura ma non assunto come norma decisiva nel ragionamento della Corte

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il merito della pretesa va valutato sull'intera situazione giuridica controversa; fatti e documenti sopravvenuti o prodotti nel corso del giudizio possono incidere sulla permanenza del credito azionato.
  • La sopravvenuta caducazione del titolo o del presupposto sostanziale posto a base del credito comporta il venir meno della ragione dell'ingiunzione e legittima la revoca del decreto, anche se l'evento è successivo alla sua emissione.
  • Per contestare una delibera societaria o associativa posta a fondamento della pretesa creditoria, il sindacato del giudice richiede un'apposita domanda di annullamento proposta in via di azione; la mera eccezione difensiva non è sufficiente a paralizzare il credito quando la deliberazione è ancora efficace.
  • In tema di spese processuali, il controllo di legittimità sulla compensazione è esterno e limitato: è censurabile solo una motivazione del tutto astratta, apodittica o incoerente con gli atti, non la mera insoddisfazione per la valutazione di opportunità compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che investano profili non decisivi o estranei alla base effettiva della decisione sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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