Cassazione Penale, Sentenza n. 18147/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che confermava la condanna per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n.159) per essersi associato con il pregiudicato Michele Cirulli. Deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 75 d.lgs. 159/2011, 417 lett. b) e 521 c.p.p., nonché dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la contestazione sarebbe riferita formalmente ad una sola data (20/02/2018) e che gli incontri precedenti (21/12/2017 e 28/12/2017) non sarebbero concretamente contestati, per cui mancherebbe l'abitualità richiesta per integrare il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, reiteratività e aspecificità. Ha ritenuto che la Corte d'appello aveva già esaminato compiutamente le stesse doglianze e che l'imputazione indicava espressamente le tre date degli incontri, consentendo la difesa; l'indicazione del 20/02/2018 come data di commissione è giustificata dal fatto che solo in quell'occasione la condotta si era progressa fino a integrare l'abitualità. La Corte ha dunque ritenuto non violato il principio di correlazione né il diritto di difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il reato richiede un'abitualità o serialità di comportamenti: è configurabile solo in caso di plurimi e stabili contatti/frequentazioni con pregiudicati. La Corte ha ritenuto che i ripetuti incontri indicati nell'imputazione potevano essere valutati congiuntamente per accertare l'abitualità.
art. 417, lett. b) cod. proc. pen.
art. 417, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e già valutate dai giudici di merito, perciò infondate.
Norma processuale citata nel ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili di nullità o di violazione del principio di correlazione tali da giustificare la cassazione.
art. 6, comma 3, lett. a) CEDU
art. 6, comma 3, lett. a) CEDU
Diritto alla difesa invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non vi fosse pregiudizio alla difesa perché l'imputazione indicava le date rilevanti e consentiva l'esercizio adeguato del contraddittorio.
art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato in relazione alla misura di prevenzione (sorveglianza speciale) e alle prescrizioni imposte; la Corte collega l'art. 75 all'obbligo di non associarsi abitualmente a pregiudicati.
art. 23 del d.l. n. 137 del 2020
art. 23 del d.l. n. 137 del 2020
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale disposizione.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in ordine alla possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La fattispecie di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede abitualità: singoli incontri non bastano, ma incontri ripetuti e stabili possono essere valutati congiuntamente per accertare l'abitualità.
- L'indicazione di una data 'ultima' come momento di consumazione non esclude che atti precedenti, espressamente citati nell'imputazione, siano stati considerati per valutare la serialità del comportamento; non sempre sussiste violazione del principio di correlazione se le precedenti condotte sono richiamate nell'atto di accusa.
- Per essere ammissibile in Cassazione una censura non deve essere meramente reiterativa o aspecifica: occorre sollevare questioni nuove o prospettare vizi rilevanti non già esaminati dai giudici di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Nel contestare l'abitualità è importante dimostrare concretamente l'assenza di pluralità/stabilità dei contatti o l'insufficienza probatoria riguardo agli incontri pretesamente rilevanti, non limitandosi ad affermazioni generiche.
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