Cassazione Penale, Ordinanza n. 24443/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse non consentita in sede di legittimità in quanto meramente fattuale e priva di specificità, per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva un vizio di legge in relazione al giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta dalla Corte di cassazione sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove. Inoltre, il motivo è stato giudicato generico perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
indicato come norma incriminatrice oggetto della contestazione e del giudizio di responsabilità; la decisione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo, intesa come difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; le doglianze devono misurarsi con i passaggi decisivi della motivazione impugnata.
- Un motivo di ricorso è specifico solo se si confronta puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione e ne evidenzia l'errore giuridico o il vizio dedotto; la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti integra genericità.
- Il difetto di specificità del motivo, quando si traduce in assenza di correlazione tra impugnazione e motivazione della sentenza, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a versare una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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