Cassazione Civile, Ordinanza n. 07692/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato la sentenza impugnata senza esaminare i motivi di ricorso, rilevando la mancata partecipazione di almeno uno dei litisconsorti necessari al giudizio. Ha quindi disposto la rimessione della causa al Tribunale di Modena in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto che aveva acquistato da due venditori la proprietà di alcuni immobili e il diritto di superficie su terreni circostanti aveva assunto un accollo di mutuo ipotecario riferito ai debitori originari di una banca. La banca aveva agito in via esecutiva e il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione. Il Tribunale di Modena e poi la Corte d'appello di Bologna avevano rigettato l'opposizione. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 1273 c.c., assumendo che l'accollo non potesse giovare alla banca perché questa non vi aveva aderito; 2) violazione dell'art. 1326 c.c., sostenendo che un'eventuale adesione della banca non fosse valida perché espressa con il precetto e comunque revocata dall'opposizione; 3) violazione degli artt. 2709 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che dai documenti in possesso della banca non risultava alcuna sua posizione debitoria. La Cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio un vizio originario del contraddittorio: almeno uno dei debitori originari del rapporto dedotto in esecuzione non aveva partecipato al giudizio di merito e non risultava evocato nel giudizio di legittimità, con conseguente pretermissione di un litisconsorte necessario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'accollo non avrebbe potuto profittare al creditore senza adesione di quest'ultimo
richiamato per contestare la validità dell'asserita adesione del creditore all'accollo
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per sostenere che la documentazione non provasse la posizione debitoria del ricorrente
richiamato insieme all'art. 2709 c.c. per censurare la valutazione probatoria dei documenti
utilizzato per disporre la cassazione con rinvio al primo giudice in presenza di nullità processuali rilevabili d'ufficio
richiamato per la rimessione della causa al primo giudice per pretermissione di litisconsorte necessario
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione che coinvolgano più debitori originari o soggetti la cui posizione sia inscindibilmente connessa, la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari integra un vizio processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando risulti la pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, la Corte di cassazione non può decidere la causa secondo l'ordine ordinario delle questioni né in base alla ragione più liquida, ma deve cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice.
- L'accollo di un mutuo o di altra obbligazione può essere oggetto di contestazione quanto all'adesione del creditore e alla validità della stessa, ma tali questioni restano assorbite se il giudizio è affetto da un vizio originario del contraddittorio che impone la rimessione al giudice di primo grado.
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