Cassazione Penale, Sentenza n. 10475/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che ha respinto il riesame della custodia cautelare a suo carico per estorsione aggravata. Deduce due censure: (1) violazione dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p. per omessa tempestiva trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di sommarie informazioni (in particolare le dichiarazioni delle persone offese Pennetti e Del Regno, con un riconoscimento fotografico del 2 settembre 2025) richiamati nell'ordinanza del GIP; in ragione di ciò avrebbe dovuto essere dichiarata l'inefficacia della misura cautelare in quanto gli atti sostanziali essenziali non sono stati posti a confronto nel contraddittorio; (2) violazione degli artt. 63, commi 1 e 2, 64 e 210 c.p.p. e omessa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, poiché in data 27 agosto 2025 Del Regno avrebbe reso dichiarazioni autoindizianti relative a reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, tali da richiedere l'interruzione dell'audizione e le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni e perdita della gravità indiziaria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: rispetto all'art. 309 c.p.p. è stato affermato che l'obbligo di trasmissione riguarda il contenuto e non la materialità dei documenti; se il contenuto degli atti è integralmente riscontrabile nell'ordinanza che ha disposto la misura o se gli stralci trasmessi sono rappresentativi degli elementi a sostegno della misura, l'obbligo è adempiuto. Il Tribunale ha inoltre osservato che il ricorrente non ha dimostrato che i verbali mancanti fossero stati trasmessi integralmente al GIP né ha provato il concreto pregiudizio subito per non averli potuti consultare. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha concluso che le dichiarazioni delle persone offese non configurano notizia di reato a loro carico nella specie per i delitti tributari (decreto legislativo 74/2000 artt. 8 e ss.), ma riguardavano l'emissione di fatture false per giustificare pagamenti di interessi usurari; quindi mancava l'elemento soggettivo del reato di falsa fatturazione ai fini fiscali e le dichiarazioni sono regolarmente utilizzabili come testimonianze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Impone la trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati dal P.M.; tuttavia l'obbligo riguarda il contenuto informativo degli atti. Se il contenuto essenziale è riportato integralmente nell'ordinanza cautelare o tramite stralci rappresentativi, l'obbligo può ritenersi adempiuto e non scatta automaticamente la perdita di efficacia della misura.
Obbliga il P.M. a presentare gli elementi a sostegno della richiesta di misura; tali elementi possono essere indicati anche tramite stralci e non necessariamente con la produzione integrale degli atti.
Disciplina la discovery in favore della difesa nelle misure cautelari; posta la possibilità per la difesa di avere cognizione completa degli elementi assunti a base della misura, contribuendo a ritenere sufficiente la trasmissione del contenuto rilevante.
Riguarda la qualità e la posizione processuale della persona ascoltata; applicabile quando dall'audizione emerge notitia criminis a carico dell'escusso, con possibili conseguenze sulla utilizzabilità della dichiarazione se rese senza le necessarie garanzie.
Norma connessa alle qualità della persona ascoltata e alla qualificazione delle sue dichiarazioni (testimonianza vs dichiarazione dell'indagato/persona sottoposta a indagine).
Stabilisce che quando, nel corso di sommarie informazioni, emerga notitia criminis nei confronti della persona escussa, l'audizione deve essere interrotta e la persona deve essere escussa con le garanzie previste per l'imputato; in assenza di tale situazione le dichiarazioni possono essere utilizzate come testimonianze.
decreto legislativo 74/2000 (artt. 8 e ss.)
Riguarda i delitti tributari (frode fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti). Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che le false fatturazioni riferite dalle persone offese non fossero finalizzate all'evasione fiscale da parte di terzi, quindi mancava l'elemento soggettivo tipico del reato tributario richiamato.
art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1-ter
Norma tecnica richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti successivi al rigetto e alla condanna alle spese; indicata per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- L'omessa o tardiva trasmissione di verbali o atti richiamati nell'ordinanza cautelare non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura: conta il contenuto effettivo e se gli elementi essenziali sono conoscibili dalla difesa tramite l'ordinanza o estratti rappresentativi.
- Il pubblico ministero può trasmettere stralci o riassunti purché gli stralci siano rappresentativi degli elementi a sostegno della misura; la difesa ha l'onere di dimostrare l'effettivo pregiudizio derivante dalla mancata produzione integrale.
- Per far valere l'invalidità della misura per omissione documentale il difensore deve provare che i verbali mancanti: (a) erano stati prodotti integralmente al GIP; e (b) contenevano elementi decisivi non riproducibili negli stralci trasmessi, incidendo sulla strategia difensiva.
- Quando nel corso di sommarie informazioni emergono dichiarazioni potenzialmente autoaccusatorie a carico dell'escusso, va valutato se sussiste una notitia criminis tale da richiedere l'applicazione dell'art. 210 c.p.p.; se la dichiarazione riguarda fatti non riconducibili al reato per cui si procede (mancanza dell'elemento soggettivo), la testimonianza resta utilizzabile.
- In caso di riconoscimento fotografico o altri elementi probatori sensibili, è opportuno chiedere immediata esibizione degli atti integrali e documentare tempestivamente l'assenza per poter dimostrare il pregiudizio processuale in sede di riesame.
- Il giudice del riesame valuta la 'prova di resistenza': se gli elementi non trasmessi risultano irrilevanti o non decisivi per la decisione, il riesame può confermare la misura; la mera elencazione di atti non dimostra automaticamente il loro peso probatorio.
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