Cassazione Penale, Ordinanza n. 02287/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorita giudiziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado dal GUP del Tribunale di Torino alla pena di anni 2 di reclusione per i reati a lui contestati. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 23 gennaio 2024, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro quella decisione, ritenendo che i motivi dedotti fossero non solo generici, ma, dopo una seppur breve disamina, manifestamente infondati. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente sanzionato con l'inammissibilità la pretesa eccessiva genericità dell'appello; 2) erronea applicazione della legge, contestando la conferma della propria responsabilità penale per i reati ascritti; 3) erronea applicazione della legge in tema di dosimetria della pena. La Cassazione ha esaminato unitariamente i motivi, ritenendoli sostanzialmente omogenei e manifestamente infondati, perché la Corte territoriale non aveva dichiarato l'inammissibilità per mera genericità, ma per manifesta infondatezza dei motivi, dopo una minima valutazione nel merito. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, osservando che la Corte di appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello non per semplice genericità, ma perché, all'esito di una breve disamina, i motivi erano risultati manifestamente infondati. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. e in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
i motivi di ricorso sono stati scrutinati come censure di violazione ed erronea applicazione di legge, ma ritenuti manifestamente infondati
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è legittima quando i motivi, pur esaminati anche solo sinteticamente, risultino manifestamente infondati, non essendo sufficiente a superarla la sola deduzione della genericità della critica se il giudice di merito ha in realtà valutato il contenuto delle doglianze.
- La censura in cassazione contro l'inammissibilità dell'appello deve confrontarsi con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato: se il giudice di appello ha qualificato i motivi come manifestamente infondati, la doglianza che li riduce a mera genericità non coglie la decisione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue automaticamente, salvo che emergano elementi per ritenere che il ricorrente non abbia colposamente determinato la causa di inammissibilità.
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