Cassazione Penale, Ordinanza n. 24948/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 30/10/2025, nell'interesse di una imputata condannata per il reato di riciclaggio. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis c.p., ma la censura si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiesta che la Corte territoriale aveva negato per assenza di elementi positivi valorizzabili. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico per difetto di specificità e il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata ma reiterava questioni già disattese; il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto non proponibile in cassazione e comunque infondato alla luce di una motivazione della Corte di merito immune da manifeste illogicità. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e si limita a riprodurre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della specificità del motivo è necessaria una correlazione tra le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e quelle svolte nell'impugnazione.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se pretende una nuova valutazione del merito e, in ogni caso, non può superare una motivazione di merito immune da evidenti illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →