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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04329/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un ex sindaco di una società poi fallita aveva chiesto l’ammissione al passivo, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., del credito per compensi maturati per l’attività svolta negli esercizi 2016, 2017 e parte del 2018. Il giudice delegato aveva respinto l’insinuazione e il Tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 l. fall., aveva confermato il rigetto ritenendo che il sindaco fosse incorso in inadempimento dei propri doveri di vigilanza: in particolare, non avrebbe reagito a una scrittura ricognitiva del 1.1.2014 con cui la società aveva posticipato senza adeguata causa la restituzione di un finanziamento alla capogruppo, né avrebbe impedito l’aggravamento del dissesto; inoltre non avrebbe vigilato sulla mancata svalutazione di un credito verso una società del gruppo in grave crisi. Il ricorrente ha impugnato per cassazione con sei motivi, deducendo: (1) violazione dell’art. 2407 c.c. e dell’art. 1460 c.c. per mancanza di un previo e specifico accertamento della mala gestio degli amministratori; (2) violazione degli artt. 2403 e 2403-bis c.c. e dell’art. 1460 c.c., sostenendo che nel 2014 la società non fosse insolvente in modo irreversibile e che il tribunale avesse attribuito al collegio sindacale una responsabilità oggettiva senza indicare quali misure di reazione avrebbe dovuto adottare; (3) ulteriore violazione dell’art. 2407 c.c. e dell’art. 1460 c.c. per difetto di prova dell’inadempimento del sindaco e del nesso causale; (4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla svalutazione dei crediti verso la società del gruppo, che sarebbe stata sollecitata proprio dai sindaci; (5) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. contro la condanna per responsabilità aggravata; (6) violazione dell’art. 13 quater d.P.R. 115/2012 sul raddoppio del contributo unificato, sostenendo l’inapplicabilità dell’istituto all’opposizione allo stato passivo. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi cinque motivi e infondato il sesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di opposizione allo stato passivo proposta da un sindaco per il proprio credito da compenso, il fallimento possa opporre l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deducendo e provando i fatti storici della gestione e la specifica negligenza del sindaco; spetta poi al sindaco dimostrare l’esatto adempimento dei propri doveri di vigilanza. Ha inoltre confermato che il giudice di merito aveva accertato, sia pure incidenter tantum, la mala gestio degli amministratori e la mancata reazione del sindaco, individuando anche il nesso causale con l’aggravamento del dissesto. Le censure del ricorrente sono state considerate, in larga parte, rivalutazioni del merito e quindi non scrutinabili in cassazione; quella sul fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di localizzazione; quella sulla responsabilità aggravata è stata giudicata non sindacabile in sede di legittimità; quella sul raddoppio del contributo unificato è stata respinta, ribadendo la natura impugnatoria, sia pure sui generis, dell’opposizione allo stato passivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    richiamato come base del privilegio invocato per il credito da compenso del sindaco

  • art. 98 l. fall.

    qualificato come rimedio di opposizione allo stato passivo, di natura impugnatoria sia pure sui generis

  • art. 2407 c.c.

    i sindaci devono vigilare con diligenza professionale e reagire in modo concreto ed efficace alle irregolarità gestorie

  • art. 2403 c.c.

    richiamato come parametro dei doveri di controllo del collegio sindacale

  • art. 2403-bis c.c.

    richiamato in relazione ai poteri/doveri di ispezione e controllo dei sindaci

  • art. 1460 c.c.

    può essere opposta dal fallimento per paralizzare il credito del sindaco in caso di inesatto adempimento dei suoi obblighi

  • art. 2406, comma 2, c.c.

    indicato come possibile strumento di reazione del sindaco di fronte a fatti censurabili di rilevante gravità

  • art. 2409 c.c.

    richiamato come ulteriore rimedio di reazione, tramite denunzia al tribunale o al pubblico ministero

  • art. 67 l. fall.

    richiamato per il piano di risanamento e come contesto della crisi societaria

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato ai ristretti confini dell’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente contro la condanna per responsabilità aggravata

  • art. 13 quater d.P.R. n. 115/2012

    il raddoppio del contributo unificato consegue al rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione, qui applicabile anche all’opposizione allo stato passivo

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione allo stato passivo promossi dal sindaco per il proprio credito da compenso, il fallimento può eccepire l’inadempimento del sindaco ai doveri di vigilanza per paralizzare, in tutto o in parte, l’ammissione del credito.
  • Quando si contesta l’adempimento del sindaco, il curatore deve allegare e provare i fatti della gestione e la condotta specificamente negligente; il sindaco deve poi dimostrare di aver vigilato con la diligenza esigibile e di avere adottato i rimedi concretamente opportuni.
  • I doveri del collegio sindacale non si esauriscono in atti meramente formali, ma impongono di attivare strumenti di reazione concreti ed efficaci, anche diversi da quelli espressamente tipizzati, in presenza di irregolarità gestorie o atti di dubbia legittimità.
  • La responsabilità dei sindaci per omesso controllo può essere desunta anche dall’omessa reazione a operazioni di mala gestio macroscopiche o a fatti di dubbia regolarità, senza necessità di individuare sempre una specifica disposizione violata in modo puntuale.
  • Il danno imputabile al sindaco può consistere nell’aggravamento del dissesto societario conseguente alla mancata attivazione dei poteri di controllo e intervento.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, salvo il ristretto vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che richiede specifica deduzione e localizzazione del fatto decisivo omesso.
  • L’opposizione allo stato passivo è un rimedio di natura impugnatoria, sia pure sui generis, sicché il suo rigetto può determinare il raddoppio del contributo unificato.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. è valutazione rimessa al giudice di merito e non è normalmente scrutinabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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