Cassazione Penale, Sentenza n. 158/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Gela che aveva rigettato la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (disposto con sentenza n.130/2008 divenuta irrevocabile). Denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 665 cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare le questioni tecniche e di eseguibilità dell'ordine di demolizione, mentre il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo tali questioni di competenza delle autorità amministrative (Comune/Prefettura).
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi: ha ritenuto che l'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 sia un provvedimento di natura giurisdizionale (sanzione amministrativa di tipo ablatorio) soggetto all'esecuzione nelle forme del codice di procedura penale e che, ai sensi della giurisprudenza consolidata, le controversie sull'esistenza, legittimità e eseguibilità dell'ordine competono al giudice dell'esecuzione. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Gela per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale è un provvedimento accessorio alla sentenza di condanna, avente natura giurisdizionale e soggetto all'esecuzione secondo il codice di procedura penale; non rientra nella mera competenza amministrativa.
Norma richiamata dai ricorrenti: il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulle istanze attinenti all'esecuzione delle misure disposte nella sentenza, e la dichiarazione di inammissibilità per incompetenza amministrativa è errata quando si tratta di ordine di demolizione giudiziale.
Secondo la giurisprudenza richiamata, il pubblico ministero è l'organo promotore dell'esecuzione e, ove il condannato non ottemperi, deve investire il giudice dell'esecuzione per la fissazione delle modalità esecutive; il giudice dell'esecuzione decide sulle controversie relative all'eseguibilità dell'ordine.
art. 41 d.P.R. n. 380/2001 (mod. legge n. 120/2020)
Questa norma regola le modalità esecutive dell'intervento demolitorio disposto dall'autorità amministrativa (ingiunzione ai sensi dell'art.31, comma 2) e non si applica all'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ai sensi dell'art.31, comma 9; pertanto non giustifica la declaratoria di incompetenza del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale (art.31, comma 9, DPR 380/2001) è un provvedimento giurisdizionale e la sua esecuzione è regolata dal codice di procedura penale.
- Il pubblico ministero è l'organo promotore dell'esecuzione; se il destinatario non ottempera, il PM investe il giudice dell'esecuzione per le modalità esecutive (art.655 c.p.p.).
- Le contestazioni sulla esistenza, legittimità e eseguibilità dell'ordine di demolizione giudiziale devono essere decise dal giudice dell'esecuzione e non rinviate automaticamente alla competenza amministrativa.
- Le norme che disciplinano l'esecuzione degli ordini di demolizione emessi dalle autorità amministrative (es. art.41 DPR 380/2001) non sono applicabili ai provvedimenti di demolizione ordinati dal giudice penale.
- In situazioni analoghe, le istanze di revoca o sospensione di un ordine di demolizione giudiziale vanno proposte e valutate nell'ambito del procedimento di esecuzione penale; dichiararne l'inammissibilità per presunta competenza amministrativa è errato.
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