Sentenza n. 2477/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. 5 del 2024, Ufficio 8 S.C. Patrimonio e Demanio Marittimo, sottoscritta dal dirigente Area Ambiente e Patrimonio, dott. Eugenio Maria Monaco, notificata in data 24/02/2024, nella quale veniva ordinato al sig. Luigi Costa lo sgombero di persone o cose dell’immobile abusivo realizzato in Anzio (Rm), via Serena n. 44, distinto in catasto al foglio 10, particella 2546, sub. 502, acquisito e trascritto al patrimonio del Comune di Anzio ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 entro e non oltre 90 (trenta) giorni dalla notifica, avvertendolo espressamente che, decorso il suddetto termine, si sarebbe provveduto d’ufficio; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sgombero da persone o cose dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Anzio gli aveva ordinato lo sgombero dell'immobile abusivo, già colpito da un ordine di demolizione del 1997, rimasto ineseguito, e successivamente acquisito gratuitamente al patrimonio comunale con trascrizione del 2019. Tra le doglianze era stata dedotta l'omessa notificazione dell'originaria ordinanza di demolizione alla moglie del ricorrente. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo, rilevando che la moglie non era parte del giudizio, e ha sostenuto nel merito la legittimità degli atti impugnati. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto insussistente il fumus boni iuris, valorizzando la notificazione dell'ordine di demolizione al ricorrente nel 1997 e la trascrizione dell'acquisizione al patrimonio comunale nel 2019.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia depositata dal ricorrente non era idonea a determinare l'estinzione del giudizio, poiché non rispettava le formalità dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.: mancavano la sottoscrizione personale della parte o del difensore munito di procura speciale, la notificazione al Comune resistente e il rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, la rinuncia manifestava inequivocabilmente il venir meno dell'interesse alla decisione e tale sopravvenienza era confermata dall'esecuzione dell'ordinanza di sgombero, con presa di possesso dell'immobile da parte del Comune, avvenuta con l'accordo del ricorrente. Il giudizio è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in relazione all'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in ragione della precedente valutazione cautelare negativa e della ritenuta non condivisibilità delle doglianze; sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti. Il TAR ha inoltre precisato che la condanna del rinunciante alle spese costituisce la regola anche in caso di rinuncia rituale, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione
La disposizione è richiamata quale base dell'acquisizione gratuita dell'unità immobiliare al patrimonio comunale, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Il giudizio diviene improcedibile quando, per una sopravvenienza, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
La rinuncia deve rispettare le formalità previste dalla disposizione, tra cui la sottoscrizione personale della parte o del difensore munito di procura speciale.
la condanna del rinunciante alle spese costituisce la regola anche per l'ipotesi di rinuncia rituale
La rinuncia al ricorso non comporta automaticamente la compensazione delle spese, dovendo il rinunciante essere normalmente condannato al loro pagamento.
notificazione della rinuncia e termine di dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti e deve intervenire nel rispetto del termine processuale previsto per produrre l'effetto estintivo.
sopravvenuta carenza di interesse
Anche una rinuncia irrituale può costituire elemento idoneo a dimostrare, insieme alle circostanze sopravvenute, il venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo produce l'estinzione del giudizio solo se conforme alle formalità previste dall'art. 84 c.p.a., comprese la sottoscrizione richiesta, la notificazione alle altre parti e il rispetto del termine processuale stabilito.
- Quando la rinuncia è irrituale, essa non determina l'estinzione del giudizio, ma può dimostrare in modo inequivoco il sopravvenuto difetto di interesse; in presenza di ulteriori fatti incompatibili con la prosecuzione della controversia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L'esecuzione dell'atto impugnato, accompagnata dalla rinuncia del ricorrente, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso, anche se la rinuncia non è rituale.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica necessariamente la compensazione delle spese: queste possono essere poste a carico del ricorrente sulla base della soccombenza virtuale, valutando sommariamente la probabile fondatezza delle censure.
- La condanna del rinunciante alle spese costituisce la regola anche quando la rinuncia sia rituale, sicché la rinuncia non attribuisce, di per sé, un diritto alla compensazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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