Cassazione Civile, Ordinanza n. 10048/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui un Comune chiedeva il pagamento dell'IMU per l'annualità 2015, oltre sanzioni, interessi e spese, con riferimento a un immobile di categoria A/2 e due pertinenze C/6 ubicati nel territorio comunale. Il contribuente aveva ottenuto esito sfavorevole sia in primo grado sia in appello, ove era stato negato il beneficio dell'esenzione per abitazione principale per difetto della residenza anagrafica nell'immobile per l'annualità in contestazione. In cassazione il ricorrente proponeva un unico motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; dalla decisione emerge però che il ricorso è stato dichiarato tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione della sentenza di appello, notificazione che ha fatto decorrere il termine breve per ricorrere per cassazione. Il Comune ha resistito con controricorso eccependo la tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività dell'impugnazione. Ha ritenuto che la notifica del ricorso per revocazione della sentenza di appello avesse determinato la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione e che la successiva sospensione del termine disposta dal giudice della revocazione fosse intervenuta quando il termine era ormai già scaduto, sicché non poteva valere a rendere tempestivo il ricorso. Di conseguenza non è stato esaminato il merito della controversia tributaria. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta"
La proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per cassazione; l'effetto sospensivo opera solo se il giudice della revocazione accoglie l'istanza di sospensione e solo dal momento della comunicazione del relativo provvedimento.
Lo strumento della proposta di definizione accelerata è richiamato come meccanismo di filtro e di dissuasione di impugnazioni prive di giustificazione, idoneo a fondare, in caso di conformità tra proposta e decisione, la condanna ex art. 96 c.p.c.
Quando la decisione finale conferma la proposta di definizione accelerata, la condanna per responsabilità aggravata è ritenuta applicabile secondo la valutazione tipica prevista dalla legge; per il comma 4 la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende non è rimessa alla discrezionalità sull'an, una volta integrati i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- L'istanza di sospensione del termine per ricorrere per cassazione prevista dall'art. 398, comma 4, c.p.c. produce effetto solo dalla comunicazione del provvedimento che la concede; prima di tale momento non vi è alcuna sospensione automatica del termine.
- Se la sospensione del termine interviene quando il termine breve per cassazione è già scaduto, essa non sana la tardività del ricorso.
- La conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale può legittimare la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, quale misura dissuasiva rispetto a impugnazioni rivelatesi ex post infondate.
- Nel giudizio di legittimità definito con inammissibilità per tardività, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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