Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08831/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per il recupero di quanto l'Istituto aveva corrisposto al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, in regime di surrogazione ex art. 2, comma 7, l. n. 297/1982, a seguito dell'insolvenza della datrice di lavoro. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione ritenendo, da un lato, che non fosse necessario l'esperimento dell'esecuzione forzata in presenza di una conclamata e documentata infruttuosità dell'azione esecutiva; dall'altro, che non fosse prescritto né il diritto del lavoratore al TFR verso il datore, né il credito previdenziale del lavoratore verso l'INPS. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982 e dell'art. 2967 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la necessità di previa azione esecutiva; 2) violazione dell'art. 2948 n. 5 c.c. in combinato con gli artt. 2943, 1334, 1335 c.c. e con l'art. 2 l. n. 297/1982, assumendo che il diritto del lavoratore al TFR fosse prescritto perché il decreto ingiuntivo contro il datore non era stato notificato per irreperibilità e quindi non aveva interrotto la prescrizione; 3) violazione dell'art. 437 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2948 n. 5 c.c., censurando l'ammissibilità della produzione in appello, da parte dell'INPS, del decreto ingiuntivo non notificato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che l'azione esecutiva non è necessaria quando risulti ex ante infruttuosa per conclamata insolvenza, e che il credito verso l'INPS ha natura previdenziale e si prescrive in dieci anni, distinto dal credito retributivo del lavoratore verso il datore soggetto a prescrizione quinquennale. Ha inoltre rilevato che la questione della mancata notifica del decreto ingiuntivo era estranea alla ratio decidendi e irrilevante ai fini della prescrizione. Il ricorso è stato integralmente rigettato; non è stata liquidata alcuna spesa per la tardività del controricorso dell'INPS, ma è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata esecuzione forzata, confermando che, in presenza di insolvenza conclamata e di elementi oggettivi di infruttuosità, l'azione esecutiva non deve essere previamente esperita. Ha respinto anche la censura sulla prescrizione, ribadendo che il credito del lavoratore verso l'INPS per l'intervento del Fondo di garanzia ha natura previdenziale e termine di prescrizione ordinario decennale, distinto dal credito retributivo verso il datore di lavoro. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a un profilo non decisivo nella motivazione della sentenza impugnata. Nessuna condanna alle spese è stata posta a carico del ricorrente in favore dell'INPS, poiché il controricorso era tardivo; è stato però disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 297/1982

    Disciplina l'intervento del Fondo di garanzia e la surrogazione dell'INPS nei diritti del lavoratore; non impone, nel caso di insolvenza conclamata, l'esperimento di un'azione esecutiva rivelatasi ex ante inutile.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, ma non ritenuto dirimente dalla Corte ai fini della necessità di esperire l'esecuzione.

  • art. 2948 n. 5 c.c.

    Indica il termine di prescrizione quinquennale del credito retributivo del lavoratore verso il datore; la Corte lo distingue dal credito previdenziale verso l'INPS, soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per sostenere l'interruzione della prescrizione mediante il decreto ingiuntivo non notificato.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia degli atti recettizi e della notificazione del decreto ingiuntivo.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato con riferimento alla conoscenza legale degli atti recettizi e alla notificazione non perfezionata.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato per censurare l'ammissibilità di documenti nuovi in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile perché estranea alla ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'onere probatorio; non ha inciso sull'esito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato dalla Corte per rilevare che la censura del primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando il Fondo di garanzia interviene per il pagamento del TFR in favore del lavoratore insolvente il datore, il credito azionato dall'INPS in surrogazione va distinto dal credito retributivo originario verso il datore: al primo si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, non quello quinquennale previsto per il rapporto di lavoro.
  • L'esperimento dell'esecuzione forzata non è un presupposto necessario in senso assoluto dell'azione di recupero dell'INPS se risulti, sulla base di elementi oggettivi, che l'esecuzione sarebbe ex ante infruttuosa per la conclamata insolvenza del debitore.
  • In sede di legittimità non è ammesso trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto già accertato dal giudice di merito, specie quando la censura investa apprezzamenti di merito sull'infruttuosità dell'azione esecutiva.
  • La censura per violazione di norme processuali o sulla produzione documentale è inammissibile quando si rivolga a un profilo che non costituisce ratio decidendi della sentenza impugnata, restando irrilevante ai fini della soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.