Cassazione Penale, Ordinanza n. 08718/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione di merito già favorevole alla condanna, senza intervenire sul merito dell'affermazione di responsabilità né sulla quantificazione della pena, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la loro condanna per furto aggravato e, per uno solo di essi, anche per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso o comunque riconducibile all'art. 707 c.p. I ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo comune, violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, contestando in sostanza la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Con un secondo motivo hanno censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova lettura del merito e una diversa ricostruzione fattuale, attività preclusa in sede di legittimità salvo manifesta illogicità della motivazione; ha ritenuto il secondo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato e che il giudice di merito può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare singolarmente tutti quelli allegati dalle parti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come reato contestato e confermato nei gradi di merito.
Aggravante del furto contestata e ritenuta nella sentenza impugnata.
Reato contestato solo a uno dei ricorrenti e non oggetto di diversa statuizione nel provvedimento di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso presuppone motivi non consentiti o non specifici in sede di legittimità.
Richiamato implicitamente nel tema delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato.
È la base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che la motivazione della sentenza impugnata presenti manifeste illogicità.
- Le censure che si limitano a riproporre doglianze di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata sono inammissibili perché meramente apparenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario esaminare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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