Cassazione Penale, Sentenza n. 16959/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Poeta, comandante della Polizia Municipale di Ortona dal 31/01 al 30/06/2016, era stato accusato e condannato per peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato, in più occasioni, dei proventi dei parchimetri per un importo complessivo di euro 55.391,75. La difesa ha contestato la sentenza denunciando carenza di prove (assenza di sequestri, accertamenti tecnici e finanziari), la possibile intrusioni di terzi nell'ufficio non esclusa dalla porta talvolta lasciata aperta e dalla serratura manomissibile, l'assenza del rinvenimento del denaro o di prove dell'utilizzo, la mancata prova dell'elemento soggettivo e la illegittima ricostruzione della continuazione. Il ricorrente ha inoltre invocato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. per confessione e collaborazione, nonché per la consegna spontanea di euro 3.000 e altre condotte di apparente riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui il Poeta era l'unico incaricato del prelievo, trasporto e custodia delle monete, attività mai delegata; ha ritenuto inattendibili e meramente ipotetiche le tesi difensive circa l'introduzione di terzi nell'ufficio, anche alla luce della consistenza e del volume dei sacchi di iuta contenenti monetine che rendevano implausibile una asportazione massiva in un unico atto. La Corte ha affermato che il delitto di peculato si consuma con l'appropriazione della somma e che il mancato rinvenimento dei soldi o la mancata prova delle modalità materiali di asportazione non escludono la responsabilità quando ricorrono elementi indiziari e dichiarazioni dell'imputato (anche in sede disciplinare) che lo collegano all'evento. Ha altresì escluso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., ritenendo insufficiente la consegna parziale di denaro e non provata la volontarietà e completezza del risarcimento; ha inoltre osservato che la destinazione successiva della somma, ove rilevante, potrebbe eventualmente riguardare altro reato (es. autoriciclaggio art. 648-ter.1 c.p.).
Norme richiamate
Il reato si consuma con l'appropriazione della resa o del denaro: non è necessario dimostrare in quale modo materiale il denaro sia stato impiegato o il luogo in cui sia stato rinvenuto se vi sono elementi indiziari sufficienti a collegare l'imputato all'appropiamento
art. 62, n. 6 cod. pen. (circostanza attenuante della confessione)
La sola ammissione o collaborazione non garantisce il riconoscimento dell'attenuante se la confessione non è completa/volontaria o se la riparazione (es. consegna di somme) è parziale, non volontaria o non integra il danno; la valutazione è di merito
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
La Corte segnala che l'utilizzo successivo della somma sottratta potrebbe integrare una diversa fattispecie (autoriciclaggio), distinta dall'illecito di peculato già accertato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (vizi di motivazione)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Le censure di vizio di motivazione in Cassazione richiedono che la ricostruzione di fatto impugnata sia contraddetta da carenze logiche o mancanza di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito completa, logica e congrua, escludendo la sussistenza del vizio asserito
artt. 81 cod. pen. (riferimento in sentenza di primo grado)
Menziónato nel dispositivo di primo grado; la sentenza di legittimità non entra nel merito del fondamento giuridico degli eventuali concorsi o correlazioni citati se non rilevanti per la decisione qui impugnata
Massime di principio
- La condanna per peculato può essere fondata su un quadro indiziario solido: esclusiva responsabilità nell'incarico di gestione di denaro pubblico, mancanza di deleghe, ammissioni dell'imputato in sedi disciplinari o processuali e valutazione della consistenza materiale del denaro sottratto (es. volume/contesto) possono valere come prove indirette sufficienti.
- L'assenza del rinvenimento fisico del denaro o la mancata dimostrazione tecnica delle modalità di asportazione non escludono il reato se dalla valutazione complessiva emerge l'appropriazione: ciò che conta è il nesso probatorio tra la disponibilità esclusiva e le risultanze processuali.
- Le deduzioni difensive basate su ipotesi di accesso di terzi richiedono elementi concreti e tempestive segnalazioni o denunce: mere ipotesi, soprattutto se non supportate da precedenti lamentele o prove, hanno scarso effetto sul convincimento del giudice.
- La continuità del reato (più atti di appropriazione) può essere riconosciuta in presenza di modalità di custodia e consistenza del materiale che rendono implausibile un'unica sottrazione massiva; la valutazione è di merito e resistente al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.
- La confessione e la collaborazione non ottengono automaticamente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6: è necessaria la piena e volontaria riparazione del danno e la valutazione della buona fede e completezza della collaborazione da parte del giudice.
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