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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01971/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (aggiudicatari)

La controversia

Due soggetti aggiudicatari di un immobile trasferito nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, deducendo che l'immobile presentava plurime illegittimità urbanistiche non risultanti dalla perizia di stima, dall'avviso di vendita e dal decreto di trasferimento. Chiedevano la declaratoria di nullità parziale dell'atto traslativo, con riduzione proporzionale del prezzo e restituzione di una somma rilevante, invocando in via principale l'art. 1489 c.c. e, in subordine, la figura dell'aliud pro alio. Nel giudizio di merito promosso soltanto contro il debitore esecutato, il Tribunale ha respinto l'opposizione. In cassazione i ricorrenti hanno impugnato la sentenza con due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: il contraddittorio non era integro sin dall'origine, perché non era stato evocato in giudizio il creditore procedente, soggetto litisconsorte necessario nell'opposizione agli atti esecutivi quando al momento della proposizione della domanda egli fosse ancora parte della procedura. La Corte ha quindi esaminato la questione del litisconsorzio necessario alla luce della situazione esistente alla data di proposizione dell'opposizione, ritenendo irrilevante la successiva rinuncia agli atti esecutivi del creditore procedente e delle altre parti della procedura.

La decisione

La Corte ha accolto il rilievo officioso sulla nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio. Ha ritenuto che, nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità del litisconsorzio vada verificata al momento della proposizione della domanda; poiché a quella data il creditore procedente era ancora parte della procedura, la sua pretermissione determinava la nullità del giudizio di merito. Di conseguenza la sentenza del Tribunale di Roma è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché il giudizio sia rinnovato con contraddittorio integro. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    individua il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposto contro il decreto di trasferimento; il giudizio deve svolgersi con contraddittorio integro rispetto ai litisconsorti necessari.

  • art. 1489 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come base della domanda di riduzione del prezzo e restituzione di parte del corrispettivo per vizi non apparenti o oneri non dichiarati dell'immobile.

  • art. 41 TUB

    richiamato solo per descrivere la provvisoria attribuzione del ricavato della vendita al creditore fondiario.

  • art. 629 c.p.c.

    richiamato per la rinuncia agli atti esecutivi da parte di alcuni creditori durante la procedura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per le conclusioni scritte del Procuratore Generale.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    fondamento processuale della cassazione con rinvio quando la sentenza è viziata da nullità del giudizio.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato come norma che impone la regressione del processo al giudice di merito per rinnovare il giudizio a contraddittorio integro.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la verifica della necessità del litisconsorzio va compiuta con riferimento al momento della proposizione della domanda, non alla situazione successiva o al momento della decisione.
  • Se al momento dell'introduzione dell'opposizione una parte della procedura esecutiva è ancora portatrice di un interesse contrapposto rispetto alla domanda dell'opponente, la sua mancata evocazione integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
  • La successiva rinuncia agli atti esecutivi di uno o più creditori non sana retroattivamente la pretermissione del litisconsorte necessario già esistente al momento della domanda.
  • Quando la sentenza di merito è stata pronunciata in un giudizio affetto da difetto originario di contraddittorio, la Corte di cassazione cassa con rinvio al giudice di merito affinché il processo sia rinnovato con integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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