Cassazione Penale, Sentenza n. 49273/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petrelli era gravemente indiziato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso collegata a Nicola Pascali (art. 416-bis c.p.) e di estorsione ai danni di Giuseppe Zelletta: gli viene contestato di essere uomo di fiducia del vertice, di essere presente e partecipe in vicende estorsive (anche raccogliendo denaro per conto del clan) e di mantenere rapporti fiduciari con i capi documentati da intercettazioni, messaggi e video. Il ricorrente impugna sostenendo che gli indizi sono scarsi, che la sua presenza in occasione della richiesta di denaro era innocua (atti di cortesia/amicizia) e che le dichiarazioni della parte offesa indicano spontanee regalie; inoltre contesta la misura custodiale per eccesso rispetto al cosiddetto 'tempo silente' (la partecipazione sarebbe contestata fino a febbraio 2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice del merito in ordine ai gravi indizi di partecipazione al sodalizio (stabile messa a disposizione, rapporti fiduciari con i vertici, presenza e raccolta di somme in esecuzione del programma estorsivo) e congrua la custodia cautelare, richiamando la presunzione relativa di esigenze cautelari nelle ipotesi di 416-bis e l'assenza di elementi che documentino il recesso o l'allontanamento dall'organizzazione. Conseguentemente Petrelli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La partecipazione ad associazione mafiosa è caratterizzata dalla stabile inserzione dell'agente nella struttura, ossia dalla 'messa a disposizione' seria e continuativa per il perseguimento dei fini del sodalizio; condotte anche non necessariamente delittuose possono dimostrare tale adesione
Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; il Tribunale del riesame ha deciso ai sensi di questa disposizione confermando la custodia cautelare
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo ai fini della custodia; la Corte ha osservato che, nelle ipotesi di 416-bis, la presunzione relativa delle esigenze cautelari è idonea a comprendere tali caratteri
Prevede conseguenze nel processo penale per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma applicativa/organizzativa cui la cancelleria deve adempiere dopo la decisione (esecuzione degli obblighi procedurali connessi alla sentenza)
Massime di principio
- La partecipazione a associazione mafiosa si valuta sulla base della 'messa a disposizione' stabile: non occorre una chiamata all'azione immediata, ma condotte ripetute, fiducia dai vertici e disponibilità materiale sono indici decisivi.
- La presenza dell'indagato in occasione di atti estorsivi e l'effettiva raccolta di somme costituiscono elementi indiziari rilevanti e possono legittimare la qualificazione come reato-fine (estorsione) rispetto al reato associativo.
- Le intercettazioni, messaggi, video e dichiarazioni testimoniali sono valutate dal giudice del merito; la Corte di Cassazione non rianalizza il materiale probatorio se la motivazione del giudice di merito è congrua e logica.
- Nei reati di tipo mafioso opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare: spetta all'indagato provare, o emergere dagli atti, elementi chiari di dissociazione o allontanamento dal clan per superarla.
- Le alternative interpretative a spiegazioni innocenti (amicizia, cortesia) sono questioni soprattutto di merito: la difesa può proporre ricostruzioni alternative, ma la loro valutazione compete al giudice di merito e non è tipicamente sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità.
- Il 'tempo silente' (periodo temporale senza manifestazioni di attività) non impedisce la custodia se risultano elementi idonei a dimostrare la persistenza del vincolo associativo o la vicinanza temporale delle condotte contestate.
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