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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19239/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisate ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti, contestato con recidiva e aggravante comune. Deduceva che la pena base era stata determinata tenendo conto dell'aggravante ex art. 61 n. 11-quater c.p., mentre nella sentenza impugnata la Corte avrebbe operato l'aumento sulla pena base già aumentata per la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.; chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché il patto concordato in appello prevedeva espressamente l'aumento per la recidiva, come risultava dal verbale d'udienza del 5 dicembre 2024, e la Corte territoriale aveva semplicemente recepito quanto concordato dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte richiama il rito camerale in appello in caso di concordato sui motivi, evidenziando che il giudice provvede sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti, incluso l'eventuale accordo sulla pena.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva contestata era stata espressamente considerata nel patto concordato e quindi correttamente recepita dalla Corte territoriale.

  • art. 61 n. 11-quater c.p.

    L'aggravante comune richiamata dal ricorrente è menzionata come profilo censurato, ma non risulta accolta come vizio decisivo dalla Corte.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma incriminatrice relativa al reato oggetto del giudizio, in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., le censure di legittimità che contrastano con quanto espressamente pattuito dalle parti sono inammissibili, quando la sentenza impugnata si limita a recepire l'accordo.
  • La contestazione in cassazione della quantificazione della pena è infondata quando l'aumento applicato dal giudice corrisponde a quanto risultante dal verbale di udienza e dal patto tra le parti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza formalità, seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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