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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30941/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

La controversia nasce da una espropriazione immobiliare nel corso della quale un immobile, stimato in oltre 2,5 milioni di euro, è stato venduto al prezzo di aggiudicazione di 1,41 milioni di euro, corrispondente all'offerta minima presentata dagli aggiudicatari. Un creditore intervenuto aveva chiesto la sospensione della vendita e la revoca dell'aggiudicazione ex art. 586 c.p.c., ritenendo il prezzo troppo basso, e aveva anche formulato una successiva offerta in aumento; gli esecutati avevano a loro volta invocato la chiusura della procedura ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. per infruttuosità, poi aderendo alla richiesta del creditore. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto le istanze e, in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., il tribunale aveva rigettato sia l'opposizione del creditore sia quella degli esecutati. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 586 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo la norma sulla sospensione per prezzo ingiusto, escludendo che la sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e valore giusto potesse essere dimostrata mediante qualunque circostanza rimessa al prudente apprezzamento del giudice; con il secondo motivo hanno denunciato nullità della sentenza per carenza di motivazione, assumendo che il tribunale avesse reso una motivazione solo apparente nel respingere la contestazione sulla erroneità della stima dell'immobile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata: l'art. 586 c.p.c. consente la sospensione della vendita solo quando il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto e la valutazione non può fondarsi su elementi tardivamente introdotti, su stime opinabili di realizzo o su offerte ex art. 584 c.p.c. non formulate nella gara. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la doglianza sulla perizia di stima non riguardava un atto esecutivo impugnabile ex art. 617 c.p.c., che comunque l'eventuale censura contro l'ordinanza di vendita sarebbe stata tardiva, e che la motivazione del tribunale non era apparente ma esistente e specifica. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    La sospensione può essere disposta solo se il prezzo di aggiudicazione è notevolmente inferiore a quello giusto; la valutazione deve rispettare la correttezza della gara e la tutela dell'aggiudicatario e non può fondarsi su elementi tardivi o su offerte non formulate in gara.

  • art. 571, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per descrivere il prezzo corrispondente all'offerta minima nella vendita senza incanto.

  • art. 569 c.p.c.

    Richiamato per il prezzo base della vendita.

  • art. 584 c.p.c.

    Le offerte ex art. 584 c.p.c. non possono essere valorizzate come indice del prezzo ingiusto quando risultino radicalmente inammissibili nella vendita senza incanto o comunque non tempestivamente formulate.

  • art. 164-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di chiusura della procedura per infruttuosità della vendita, respinta dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi non può investire la perizia di stima quale atto esecutivo; inoltre la contestazione dell'ordinanza di vendita è soggetta al relativo termine di decadenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, dichiarato inammissibile perché volto a rimettere in discussione un orientamento di legittimità consolidato senza fornire argomenti per mutarlo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo, ritenuto inammissibile poiché la motivazione del tribunale non era mancante o apparente.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre elementi idonei a superarla.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e contrario a orientamento consolidato integra abuso del diritto di impugnazione e giustifica la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione immobiliare, la sospensione della vendita per prezzo ingiusto ex art. 586 c.p.c. è eccezionale e presuppone una notevole inferiore realizzazione rispetto al giusto prezzo, da valutarsi nel rispetto della regolarità della gara e dell'affidamento dell'aggiudicatario.
  • Non possono fondare la sospensione della vendita elementi tardivamente allegati, stime di realizzo meramente opinabili, né offerte non tempestivamente formulate nel corso della procedura; il parametro decisivo resta la correttezza dello svolgimento della vendita.
  • La perizia di stima del bene non è, di regola, un atto esecutivo autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi; l'eventuale contestazione va indirizzata, se ancora nei termini, contro l'ordinanza di vendita o contro il relativo atto impugnabile.
  • La motivazione è apparente solo quando sia mancante o meramente apparente; non lo è quando il giudice di merito esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto della censura.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente inconsistente, in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e senza argomenti seri per mutarlo, può integrare abuso del diritto di impugnazione e responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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