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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17015/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge (artt. 110 e 640-ter c.p.) la riforma che ha qualificato il fatto come riciclaggio (art. 648-bis). Sostiene che la sua condotta fosse concorso nella frode informatica perché il profitto illecito era stato accreditato sul suo conto corrente e aveva fornito le proprie coordinate bancarie ai concorrenti; dunque, per la difesa, il momento consumativo della frode coincideva con l'accredito delle somme sul suo conto e si sarebbe configurato concorso materiale/normativo nel reato presupposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, confermando che la Corte territoriale ha correttamente distinto tra concorso nel reato-presupposto (richiede accordo e consapevolezza specifica) e condotta di riciclaggio (titolare/operatore di conto che permette agli autori di appropriarsi del profitto). Non essendo emersi elementi concreti della conoscenza e consapevolezza dell'imputato circa l'utilizzo del conto per il singolo episodio di frode, la riqualificazione in riciclaggio è stata ritenuta corretta. Inoltre la Corte ha osservato l'assenza di un interesse concreto all'impugnazione riguardo alla mera diversa qualificazione giuridica (il trattamento sanzionatorio risultava persino più favorevole rispetto al primo grado). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte richiede prova di accordo e specifica conoscenza per configurare concorso nel reato presupposto.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma sulla frode informatica; la Cassazione ribadisce che per essere concorrente nella frode informatica è necessario l'accordo e la consapevolezza dell'utilizzo del conto per il reato, non basta il mero accredito del profitto.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: applicata alla fattispecie come riqualificazione dei fatti; la Corte ha ritenuto configurabile il reato di riciclaggio quando il soggetto ha aperto/operato il conto per permettere il trasferimento del profitto senza partecipazione consapevole alla frode.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata per il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • artt. 610 co. 5 e 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.

    Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio e la mancata richiesta di discussione orale; procedimento svolto senza presenza delle parti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il mero accredito del profitto illecito sul conto di una persona non è di per sé sufficiente a configurare il concorso nel reato-presupposto (es. frode informatica); occorre dimostrare accordo e consapevolezza specifica dell'utilizzabilità del conto per il reato.
  • La condotta di aprire o utilizzare un conto per permettere ad altri di appropriarsi dei proventi può integrare il reato di riciclaggio (art. 648-bis) e non il concorso nella frode, se manca la prova del contributo volontario e consapevole alla commissione della frode.
  • Nel valutare il momento consumativo della frode (coincidente con il conseguimento dell'ingiusto profitto), per qualificare il soggetto come concorrente occorrono elementi probatori che colleghino temporalmente e intenzionalmente la sua condotta all'evento fraudolento.
  • Un ricorso che mira solo a mutare la qualificazione giuridica senza dimostrare un concreto interesse e senza prospettare un vantaggio processuale per il ricorrente può essere dichiarato inammissibile.
  • Esiste il rischio di sanzioni (spese e ammende) per ricorsi inammissibili e per condotte colpose nella determinazione delle cause di inammissibilità; pertanto le impugnazioni devono essere fondate su ragioni processuali e sostanziali concrete.

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