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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23116/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Tre infermiere professionali, inquadrate nel comparto sanità e addette a un servizio articolato su tre turni presso un ospedale, avevano chiesto di ottenere dalla azienda sanitaria il pagamento dell’indennità giornaliera prevista dal c.c.n.l. per il personale turnista anche con riferimento al giorno non lavorato successivo al turno notturno di 12 ore. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, qualificando quel giorno come riposo compensativo, e non come semplice assenza o come secondo giorno di riposo settimanale. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della disciplina legale e contrattuale sull’orario di lavoro e sull’indennità di turno: secondo la ricorrente, non essendo stato superato il limite delle 36 ore settimanali, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere considerato riposo compensativo; inoltre, in una settimana di lavoro su cinque giorni, i due giorni non lavorati dovrebbero entrambi valere come riposo settimanale. La ricorrente ha anche richiamato precedenti di legittimità sulla giornata del sabato non lavorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giorno di assenza successivo al turno notturno di 12 ore fosse correttamente qualificato dalla Corte territoriale come riposo compensativo, poiché destinato a recuperare la maggiore penosità e il maggior stress psico-fisico della prestazione resa in turno notturno prolungato. Ha chiarito che, ai fini dell’indennità giornaliera prevista dall’art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1.9.1995, non è necessario che vi sia stato un superamento dell’orario settimanale complessivo; è sufficiente che il riposo sia causalmente collegato alla particolare gravosità del turno. Le spese di legittimità non sono state regolate per mancata difesa delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1.9.1995

    L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

    La clausola riconosce l’indennità giornaliera al personale turnista e ne esclude la spettanza nelle giornate di assenza, salvo quando l’assenza integri un riposo compensativo funzionale al recupero della maggiore gravosità della prestazione turnistica.

  • art. 41 c.c.n.l. Comparto Sanità 7.4.1999

    Richiamato nel quadro contrattuale insieme alle altre disposizioni collettive che disciplinano l’organizzazione del lavoro turnistico e i compensi correlati.

  • art. 25 c.c.n.l. Comparto Sanità 19.4.2004

    Richiamato nel quadro contrattuale insieme alle altre disposizioni collettive che disciplinano l’organizzazione del lavoro turnistico e i compensi correlati.

  • art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7.4.1999, come integrato dall’art. 5 c.c.n.l. 10.4.2008

    L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali... e la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore.

    La norma è letta in collegamento con l’art. 44 per affermare che i periodi di riposo previsti dopo turni notturni prolungati sono riposi compensativi, finalizzati al recupero psico-fisico del lavoratore.

  • art. 22 L. 724/1994

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la distribuzione dell’orario su cinque giorni comporta due giorni non lavorati; la Corte esclude che ciò impedisca la qualificazione del giorno successivo al turno notturno come riposo compensativo.

  • art. 3 d.lgs. 66/2003

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell’orario di lavoro.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del riposo e dell’orario di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato solo per il disposto finale relativo al contributo unificato; nel testo disponibile la statuizione è troncata e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • L’indennità turnistica prevista dalla contrattazione collettiva per il personale sanitario opera ogni volta che il giorno non lavorato sia destinato, per programmazione aziendale o struttura del turno, al recupero della maggiore penosità psico-fisica derivante dal lavoro su turni, specie quando il turno notturno abbia durata prolungata.
  • La qualifica di riposo compensativo non richiede necessariamente il superamento dell’orario settimanale complessivo: può derivare anche dal recupero della maggiore gravosità di un singolo turno, se il riposo è causalmente connesso a tale esigenza.
  • Il precedente giurisprudenziale sul "sabato non lavorato" nei turni sanitari non è automaticamente estensibile a ogni giorno non lavorato: occorre verificare se quel giorno sia semplice conseguenza della scansione settimanale dell’orario oppure sia funzionalmente destinato al recupero della prestazione eccedente o più intensa.
  • Nell’interpretazione della disciplina collettiva sull’indennità di turno, la clausola che esclude il compenso nei giorni di assenza va letta con la deroga espressa per i riposi compensativi, valorizzando la finalità dell’emolumento di ristorare la maggiore gravosità del lavoro turnistico.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferie
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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