Cassazione Civile, Ordinanza n. 07628/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009, relativo a un immobile sito nel Comune ricorrente e di proprietà della società resistente, per un importo di euro 9.742,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, riformando il rigetto di primo grado, sul rilievo che l’omesso pagamento dell’imposta fosse giustificato da forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, in quanto la società versava in crisi di liquidità dovuta ai ritardati rimborsi da parte della pubblica amministrazione per prestazioni sanitarie rese al pubblico. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la mera crisi finanziaria o illiquidità non integra di per sé la forza maggiore e che la società non aveva provato l’effettiva imprevedibilità e inevitabilità dell’inadempimento, né l’adozione di misure idonee a fronteggiare la situazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha ribadito che la forza maggiore in materia tributaria richiede un evento esterno, anormale, imprevedibile e inevitabile, non fronteggiabile con misure appropriate senza sacrifici eccessivi, e che la semplice illiquidità o crisi aziendale non basta. La sentenza di appello è stata cassata perché aveva riconosciuto l’esimente senza un adeguato accertamento in fatto sulle concrete cause della crisi e sulle misure eventualmente adottate dalla società per prevenire o contenere l’inadempimento tributario. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La forza maggiore è una causa di non punibilità nelle sanzioni tributarie e richiede la prova di circostanze anormali ed estranee all’operatore, nonché della impossibilità di evitare la violazione nonostante l’adozione di adeguate precauzioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato per indicare la denominazione attuale del giudice di rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore non coincide con la semplice difficoltà economica o con la crisi di liquidità del contribuente, ma presuppone un evento esterno, anomalo, imprevedibile e inevitabile che renda impossibile l’adempimento nonostante le cautele adottate.
- Il giudice di merito, per riconoscere l’esimente della forza maggiore, deve accertare in concreto le cause della crisi finanziaria e verificare se il contribuente abbia adottato misure ordinarie o straordinarie idonee a prevenire o contenere l’inadempimento.
- La mera allegazione di ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione non è sufficiente, di per sé, a escludere la responsabilità per omesso versamento tributario, dovendosi verificare se tali ritardi fossero realmente imprevedibili e non fronteggiabili con strumenti ragionevoli.
- La valutazione della forza maggiore richiede un doppio profilo: oggettivo, relativo alla anomalia dell’evento, e soggettivo, relativo al comportamento diligente del contribuente nel predisporre misure di protezione contro le conseguenze dell’evento stesso.
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