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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07628/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009, relativo a un immobile sito nel Comune ricorrente e di proprietà della società resistente, per un importo di euro 9.742,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, riformando il rigetto di primo grado, sul rilievo che l’omesso pagamento dell’imposta fosse giustificato da forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, in quanto la società versava in crisi di liquidità dovuta ai ritardati rimborsi da parte della pubblica amministrazione per prestazioni sanitarie rese al pubblico. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la mera crisi finanziaria o illiquidità non integra di per sé la forza maggiore e che la società non aveva provato l’effettiva imprevedibilità e inevitabilità dell’inadempimento, né l’adozione di misure idonee a fronteggiare la situazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha ribadito che la forza maggiore in materia tributaria richiede un evento esterno, anormale, imprevedibile e inevitabile, non fronteggiabile con misure appropriate senza sacrifici eccessivi, e che la semplice illiquidità o crisi aziendale non basta. La sentenza di appello è stata cassata perché aveva riconosciuto l’esimente senza un adeguato accertamento in fatto sulle concrete cause della crisi e sulle misure eventualmente adottate dalla società per prevenire o contenere l’inadempimento tributario. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore non coincide con la semplice difficoltà economica o con la crisi di liquidità del contribuente, ma presuppone un evento esterno, anomalo, imprevedibile e inevitabile che renda impossibile l’adempimento nonostante le cautele adottate.
  • Il giudice di merito, per riconoscere l’esimente della forza maggiore, deve accertare in concreto le cause della crisi finanziaria e verificare se il contribuente abbia adottato misure ordinarie o straordinarie idonee a prevenire o contenere l’inadempimento.
  • La mera allegazione di ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione non è sufficiente, di per sé, a escludere la responsabilità per omesso versamento tributario, dovendosi verificare se tali ritardi fossero realmente imprevedibili e non fronteggiabili con strumenti ragionevoli.
  • La valutazione della forza maggiore richiede un doppio profilo: oggettivo, relativo alla anomalia dell’evento, e soggettivo, relativo al comportamento diligente del contribuente nel predisporre misure di protezione contro le conseguenze dell’evento stesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

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