Cassazione Civile, Ordinanza n. 15194/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia origina da una querela di falso proposta da una società poi fallita contro una scrittura privata prodotta in giudizio e attestante la cessione a una banca di un credito di oltre due milioni di euro verso altra società. La società attrice sosteneva che la firma apposta sul documento non fosse autentica e che il sottoscrittore, indicato come firmatario, fosse comunque privo di poteri rappresentativi, con conseguente incapacità di vincolare la società. Il tribunale, dopo consulenza tecnica grafica, aveva dichiarato la falsità del documento. In appello la banca aveva ottenuto riforma della decisione e rigetto della querela di falso. Il ricorso per cassazione, proposto dalla società che nel frattempo aveva acquistato il credito controverso, articolava quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla querela di falso e censura dell’accertamento di autenticità della firma; 2) vizio di motivazione per asserita contraddittorietà sulla valutazione di elementi di fatto, tra cui l’allontanamento dall’Italia del soggetto che avrebbe firmato; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 58 t.u.b., sostenendo che mancasse prova dell’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e quindi del suo perfezionamento; 4) violazione delle norme sull’appello, sul giudicato e sulla cessione in blocco, contestando la legittimazione passiva del soggetto cessionario subentrato nel corso del giudizio a contraddire nella querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha respinto il ricorso. In particolare, ha affermato che l’accertamento di autenticità della scrittura privata e la valutazione della consulenza grafologica appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità; che il dedotto vizio motivazionale non colpiva un passaggio decisivo della sentenza impugnata; che, in tema di cessione di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., l’iscrizione nel registro delle imprese rileva per l’efficacia liberatoria del pagamento al ceduto o a terzi, ma non per il perfezionamento della cessione né per la titolarità del credito in capo al cessionario; e che la querela di falso può essere proposta contro chiunque abbia interesse ad avvalersi del documento, sicché il cessionario subentrato nel credito era legittimato passivo anche se la dante causa non era stata estromessa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo in tema di querela di falso; la Corte ha rilevato che la censura non era proponibile perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito
richiamato nel primo motivo; la Corte ha ribadito l’inammissibilità della doglianza diretta contro l’apprezzamento di autenticità della scrittura
richiamato nel primo motivo
menzionato nel primo motivo quale richiamo operato dalla ricorrente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché non incideva sul nucleo decisorio della sentenza di merito
richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza
richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura motivazionale
invocato nel terzo motivo; la Corte ha escluso la violazione dell’onere della prova perché l’iscrizione ex art. 58 t.u.b. non è elemento costitutivo del trasferimento del credito
la Corte ha affermato che la norma distingue tra avvenuta cessione e notizia della stessa, e che l’iscrizione nel registro imprese serve a escludere l’efficacia liberatoria del pagamento a terzi, non a perfezionare la cessione; il cessionario è titolare del credito dal momento del perfezionamento della cessione
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha respinto la doglianza sulla legittimazione passiva del cessionario subentrato
richiamato nel quarto motivo
richiamato nel quarto motivo
richiamato in relazione alla cessione dei crediti e alla legittimazione nel giudizio di falso
richiamato anche nel quarto motivo per la cessione in blocco del credito
richiamato dalla Corte per la condanna della parte soccombente al pagamento della somma ulteriore
richiamato dalla Corte per la condanna della parte soccombente al pagamento della ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato quale base per le statuizioni sulle somme ex art. 96 c.p.c. nella definizione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla autenticità di una scrittura privata, né sostituire alla valutazione delle prove una diversa ricostruzione del merito.
- La consulenza tecnica grafologica ha valore probatorio limitato e non vincolante: il giudice deve valutarne criticamente l’esito insieme agli altri elementi acquisiti, potendo aderirvi o discostarsene con motivazione congrua.
- In tema di cessione di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., l’iscrizione nel registro delle imprese non costituisce elemento costitutivo del trasferimento del credito, ma assolve a funzioni di pubblicità/notizia e a tutelare l’efficacia liberatoria del pagamento al ceduto o ai terzi.
- Nella querela di falso è legittimato passivo chiunque abbia interesse ad avvalersi del documento e a farne valere l’efficacia probatoria, anche se non sia l’autore materiale della falsificazione e anche se il credito sia stato successivamente ceduto nel corso del giudizio.
- Le censure per vizio motivazionale sono inammissibili o infondate quando colpiscono punti non decisivi della decisione o non aggrediscono il nucleo argomentativo effettivamente posto a base del provvedimento impugnato.
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